Rigettati i ricorsi di BRT S.p.A. relativi alle modalità di versamento del contributo all'AGCom
Pubblicato il: 7/25/2024
Nel contenzioso, BRT S.p.A. è affiancata dagli avvocati Emiliano Fumagalli, Andrea Manzi e Laura Scambiato.
Con ricorso del 2019 la società BRT ha chiesto al Tar per il Lazio l’accertamento: che nessun contributo è dovuto dalla ricorrente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2019; il consequenziale annullamento degli atti relativi alla «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2019 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali».
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la società BRT ha chiesto anche l’annullamento:- della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 329/19/CONS recante «Diffida alla società BRT s.p.a. al pagamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2019», notificata alla ricorrente in data 2 agosto 2019, ivi compresa la relazione del Commissario Antonio Nicita (citata nella delibera ma non allegata alla stessa e non conosciuta dalla ricorrente), nonché di ogni atto ad essa connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il sollecito di pagamento prot. n. 265026 del 18 giugno 2019, trasmesso in pari data. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la società BRT ha chiesto anche l’annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2018, con cui è stata approvata la delibera n. 528/18/CONS.
Nel giudizio di primo grado si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’AGCOM chiedendo il rigetto dei gravami. Con sentenza n. 7576/2020 il Tar per il Lazio ha rigettato il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.