Respinto il ricorso di Sodexo per il servizio di ristorazione nelle mense scolastiche bustocche
Pubblicato il: 7/25/2024
Nel contenzioso, Sodexo Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Maurizio Boifava; il Comune di Busto Arsizio è assistito dall'avvocato Maria Antonietta Carra; Euroristorazione S.r.l. è difesa dall'avvocato Giovanni Ferasin.
Il Comune di Busto Arsizio ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della “concessione triennale del servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell'obbligo, dei centri diurni per disabili Ada Negri e Belotti Pensa, dei centri diurni estivi e dei pasti a domicilio per gli anziani e per l’utenza in condizioni di fragilità… cig: 9832626ba7”, da svolgersi attraverso la piattaforma SINTEL, con importo a base d’asta pari ad € 9.892.662,69, durata triennale e aggiudicazione con attribuzione rispettivamente di punti 70 per l’offerta tecnica e di punti 30 per l’offerta economica.
La procedura è stata aggiudicata alla Euroristorazione s.r.l., con il punteggio di 90,76 punti, mentre Sodexo Italia s.p.a. (gestore uscente) si è classificata in seconda posizione con 90,31 punti.
Espletata la procedura di accesso documentale, Sodexo ha adito il TAR per la Lombardia articolando nel complesso undici censure tra ricorso principale e motivi aggiunti conseguenti all’accesso: il primo giudice, disattesa l’istanza cautelare, ha rigettato nel merito l’intero gravame.
Sodexo Italia ricorre, quindi, in appello deducendo svariati profili di error in iudicando sviluppati in relazione alla reiezione dei motivi svolti in primo grado, la cui illustrazione sarà svolta per brevità espositiva unitamente allo scrutinio delle singole censure.
Si sono costituiti in giudizio sia il comune di Busto Arsizio, nella veste di appellato resistente, sia Euroristorazione S.r.l., quale controinteressata: entrambi controdeducono nel merito e domandano la reiezione del gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione in favore delle altre parti costituite delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna oltre accessori di legge.