Rigettato il ricorso dell'Istituto Partenopeo di Riabilitazione S.r.l. relativo alle attività di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale
Pubblicato il: 7/29/2024
Nel contenzioso, Istituto Partenopeo di Riabilitazione S.r.l. è affiancato dall'avvocato Luca Rubinacci; ASL Napoli 1 Centro è assistita dall'avvocato Silvio Bozzi.
L’Istituto Partenopeo di riabilitazione S.r.l. (di seguito, breviter, IPR), già in possesso dell’accreditamento istituzionale definitivo per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale ex art. 26, legge n. 833/1978 (decreto del Commissario ad acta n. 114 del 31 ottobre 2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 80 del 27 novembre 2014), è subentrato come affittuario di azienda del compendio aziendale del Centro medico RADAR S.r.l. a seguito dell’apertura della procedura fallimentare e ha presentato istanza di subentro nel relativo rapporto di accreditamento con il Servizio sanitario regionale per “Attività in regime ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT) ex art. 44 L. 833/78” (decreto Commissario ad acta n. 136 del 31 ottobre 2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 80 del 27 novembre 2014) e per le attività di Centro antidiabete.
Dopo una serie di note interlocutorie, l’Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, assumendo l’effetto risolutivo della sentenza dichiarativa di fallimento sui rapporti di accreditamento definitivo, ha ricondotto l’istanza nella fattispecie di cui all’art. 8 quater, co. 7 d.lgs. 502/1992 (richiesta di accreditamento di nuove attività in strutture preesistenti) declinando la propria competenza in favore della Regione Campania a mente dell’art. 1, co. 237-quaterdecies legge regionale Campania n. 4/2011 che ha disposto la cessazione dell’efficacia della delega alle AA.SS.LL. in materia di accreditamento definitivo.
L’Istituto ha impugnato la nota declinatoria di competenza innanzi al TAR per la Campania.
Il primo giudice ha disatteso l’impugnativa promossa dall’Istituto sulla scorta del fatto che la fattispecie in esame sarebbe sussumibile nell’accreditamento con riserva di verifica di cui all’art. 8-quater, co. 7 d.lgs. 502/1992 e all’art. 5 del regolamento regionale n. 1/2007, di tal ché la richiesta di accreditamento avrebbe dovuto essere inoltrata alla Regione Campania alla quale compete la determinazione conclusiva previa acquisizione della delibera di accreditabilità da parte dell’A.S.L., contrariamente alla condotta tenuta dall’IPR che si è rivolto unicamente alla A.S.L. incappando dipoi nell’eccezione di incompetenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’Istituto appellante alla rifusione in favore dell’Azienda appellata delle spese di lite che si liquidano nell’importo di euro 2.000,0 (duemila/00) oltre accessori di legge.