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Il CdS si pronuncia sul ricorso AGCOM relativo ai contributi all'autorità dovuti degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche


Pubblicato il: 7/29/2024

Nel contenzioso, Iliad Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca; Telecom Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi; Wind Tre S.p.A. è difesa dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10635/2023 ha confermato l’annullamento delle delibere n. 376/21/CONS del 18 novembre 2021 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche”, n. 228/21/CONS della medesima Autorità, recante “Rendiconto ex articolo 34, comma 2-ter del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Anno 2020”, n. 429/21/CONS della medesima Autorità, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, oggetto, ex aliis, anche del presente giudizio.

Considerato che: i) come già prospettato con ordinanza collegiale n. 2622 del 2024, in ragione della natura degli atti impugnati e dei vizi riscontrati dal giudice amministrativo risulta configurabile un’estensione erga omnes degli effetti della predetta sentenza di annullamento n. 10635/2023; ii) infatti, i provvedimenti impugnati costituiscono regolazione dei presupposti e delle condizioni dettati dall’Autorità in relazione ai contributi dovuti dagli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media, e, inoltre, la sentenza di annullamento si è, comunque, fondata, ex aliis, sulla sussistenza di un deficit istruttorio e metodologico nella parametrazione delle attività ricomprese nell’ambito di applicazione del contributo, imponendo, pertanto, una riedizione integrale del potere dell’Autorità, nel solco dei principi affermati per conformare la futura attività; iii) tale sentenza di annullamento ha, quindi, eliminato dal “mondo giuridico” i generali provvedimenti di regolazione dell’Autorità e, di conseguenza, ha determinato il venir meno dell’interesse alla domanda di annullamento articolata da altri operatori, i quali non ricaverebbero alcuna ulteriore utilità da una sentenza di merito su provvedimenti già definitivamente e con effetti erga omnes annullati.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente decidendo, previa loro riunione, sugli appelli, come in epigrafe proposti: in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite del doppio grado di giudizio.