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Rigettato il ricorso di Interpetrol per l'apertura di una stazione di distribuzione carburante nel Comune di Ancona


Pubblicato il: 7/30/2024

Nel contenzioso, Società Interpetrol S.r.l. è affiancata dall'avvocato Andrea Galvani, Acquirente Unico S.p.A. è assistita dagli avvocati Gaetano Antonio Ventre e Riccardo Ventre.

 A seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 32/1998 recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti» la Società Interpetrol S.r.l. (già Società Acqua Fratelli S.r.l.), titolare di tre impianti di distribuzione carburanti in territorio di Ancona, Castelbellino e Sirolo, il 1° aprile 1998 presentava istanza di autorizzazione per l’apertura di un impianto di distribuzione nel Comune di Ancona rinunziando alle tre concessioni in essere e, una volta provveduto alle chiusure degli impianti, chiedeva la corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 6 del D.L. n. 32/1998 e dall’art. 2, comma 2, del D.M. 24 febbraio 1999.

 Il Comitato di Gestione della Cassa Conguaglio Gpl, acquisito il parere del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione, negava la corresponsione degli indennizzi con delibera-verbale del 17 febbraio/3 marzo 2000

Con ricorso iscritto al n. 236/2000 R.R., integrato da motivi aggiunti proposti avverso i verbali del Comitato Tecnico nn. 40, 41, 42 e 43, la Società impugnava dinanzi al Tar per le Marche l’illustrato esito deducendone, in estrema sintesi, l’illegittimità per difetto di motivazione e la contrarietà alla disciplina di settore. Il ricorso veniva respinto con sentenza n. 84 del 30 gennaio 2020, impugnata nel presente giudizio con appello depositato il 26 ottobre 2020, deducendo con un unico capo d’impugnazione «Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.Lvo n. 32/98 – del D.M. 24/2/1999 – Eccesso di potere per illogicità, travisamento erroneità dei presupposti – illogicità, ingiustizia, irrazionalità - Difetto di motivazione».

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto lo respinge.  Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del solo Acquirente Unico S.p.A. nella misura di € 2.000,00 oltre oneri di legge.

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