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Respinto il ricorso di Autostrade per l'Italia contro il MIT relativo al tratto A8 – A52


Pubblicato il: 7/31/2024

Nel contenzioso, Autostrade per l'Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Ernesto Stajano e Daniele Villa.

Autostrade per l’Italia s.p.a. (in seguito anche solo ASPI) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, riferendo di essere concessionaria in forza della Convenzione Unica stipulata con ANAS s.p.a. in data 12.7.2007, per la costruzione, ampliamento e gestione di un ampio tratto della rete stradale nazionale. Nella predetta qualità, la ricorrente ha rappresentato che le sono stati affidati in concessione anche i lavori per la realizzazione della ‘viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8 – A52 RHO – MONZA LOTTO 3 Riqualifica e potenziamento della SP46 nella tratta da Paderno a RHO – nuovo Polo fieristico nel tratto compreso tra l’intersezione con la SS233 e il viadotto sulla linea FNM Milano – Saronno (escluso)’, opera inclusa nel documento di candidatura della città di Milano per l’Esposizione Universale del 2015 (EXPO 2015). Il progetto esecutivo è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) con provvedimento n. 1068 del 31.1.2014, con fissazione di 885 giorni consecutivi per l’esecuzione dei lavori.

 In considerazione della necessità di consegnare le opere in tempo utile per l’apertura dell’EXPO 2015, è stata prevista anche la corresponsione di un premio di accelerazione di euro 8.752.562,98 per l’ipotesi in cui le stesse fossero contemplate anticipatamente, ossia entro il 30.4.2015, rispetto al termine contrattuale. La ricorrente ha individuato come società appaltatrice la controllata Pavimental s.p.a., riportando nel relativo contratto la previsione in merito al premio di accelerazione.

Nel corso dell’avvio delle lavorazioni sono sopravvenute alcune problematiche che non hanno consentito la consegna integrale dei lavori all’appaltatrice, rendendo necessario procedere, al fine di assicurare il contenimento delle tempistiche, a plurime consegne parziali.

L’Autostrade per l’Italia s.p.a. riferisce che, dopo alcune richieste di chiarimento del MIT in ordine alla gestione dei tempi contrattuali e alle ragioni dell’impossibilità di procedere a una consegna unitaria dei lavori, in data 22.12.2014, ha sottoscritto con l’appaltatrice Pavimental s.p.a. un atto aggiuntivo, prevedendo l’ultimazione anticipata di tutte le lavorazioni necessarie all’apertura al traffico in tempo per la manifestazione EXPO 2015 e, correlativamente, riconoscendo alla medesima un importo omnicomprensivo di euro 7.655.625,00 a ristoro dei maggiori oneri.

 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato, con decreto n. 24 del 13.2.2023, la Perizia di variante n. 1, fatta eccezione per il riconoscimento del premio di accelerazione, stante l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del suddetto premio ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. 145/2000 e s.m.i., contemplato nel quadro economico e previsto dal decreto di approvazione, ritenendo che per legge lo stesso dovesse essere riferito ad una ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, mentre l’atto aggiuntivo è stato stipulato prima dell’inizio della decorrenza del tempo contrattuale e i lavori non risultano essere stati ultimati.

Con il ricorso dinanzi al T.A.R., ASPI ha impugnato il suddetto provvedimento, unitamente alle relazioni istruttorie e agli altri atti meglio precisati nell’atto introduttivo, nella sola parte in cui è stata respinta la richiesta di corresponsione del premio di accelerazione a fronte dell’anticipato completamento delle opere viarie previste nel documento di candidatura EXPO 2015.

Il T.A.R. per la Lombardia, con sentenza n. 2569 del 2023, ha declinato la giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.