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Respinto il ricorso della Clinica Polispecialistica San Carlo per il finanziamento delle attività non tariffabili


Pubblicato il: 8/1/2024

Nel contenzioso, Clinica Polispecialistica San Carlo S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Bellocchio, Diego Vaiano, Massimiliano Pozzi e Maria Silvia Ciampoli; Regione Lombardia è assistita dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Maria Emilia Moretti.

Con sentenza n. 2248/2020 il T.A.R. della Lombardia, sede di Milano, ha respinto il ricorso proposto dalla Clinica Polispecialistica San Carlo s.r.l. per l’annullamento della D.G.R. Lombardia n. XI/1537, del 15 aprile 2019, recante «Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2018», nella parte in cui ha confermato la suddivisione dello stanziamento complessivo in due fondi separati per le strutture pubbliche e per le strutture private ed ha applicato alle erogazioni alle strutture private un abbattimento del 31% (coefficiente 0,69); nonché della D.G.R. Lombardia n. X/7600, del 20 dicembre 2017, recante «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018», nella parte in cui, dopo aver fissato nell’importo complessivo di € 817,5 milioni le risorse per il finanziamento delle «funzioni non tariffate», lo ha suddiviso in due distinti fondi: l’uno (di € 702 milioni) riservato alle strutture pubbliche; l’altro (di € 115,5 milioni) per quelle private.

 L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado. Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Lombardia.

La questione decisa dalla sentenza impugnata, e riproposta con i motivi di appello, riguarda il finanziamento delle funzioni non tariffabili (motivi da 1 a 4), e il quantum dello stanziamento regionale per le funzioni private (motivi 5 e 6) per l’anno 2018.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante al pagamento in favore della regione Lombardia delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.