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Respinto il ricorso di CMA CGM Italy S.r.l. relativo ai contributi annuali per il funzionamento dell'ART


Pubblicato il: 8/1/2024

Nel contenzioso, CMA CGM Italy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Leonardo De Vecchi, Carlo Solari e Davide Magnolia.

Cma Cgm Italy S.r.l. a socio unico (nel prosieguo, per brevità, anche “CMA”) è una società che svolge l’attività di agenzia marittima, in via esclusiva ed in relazione al territorio italiano, in favore delle società partecipate dal gruppo Cma Cgm S.A. avente sede in Francia. Più precisamente, essa svolge l’attività di agente raccomandatario occupandosi unicamente del disbrigo delle pratiche in favore del proprio raccomandante e senza organizzare né eseguire alcuna attività di trasporto.

Con ricorso notificato il 15 giugno 2021 e depositato il 30 giugno 2021 CMA ha adito il T.A.R. per il Piemonte chiedendo:- l’accertamento nei suoi confronti dell’insussistenza dell’obbligo contributivo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito anche solo “A.R.T.” o l’“Autorità”) per l’anno 2021, previsto all’art. 37 d. l. n. 201/2011 e di ogni obbligo dichiarativo in relazione al medesimo contributo con riguardo a dati anagrafici ed economici propri o di cui sia in possesso per conto di terzi.- l’annullamento della richiesta di pagamento prot. n. 0004667/2021 datata 16 aprile 2021 dell'A.R.T., notificata via PEC in data 16 aprile 2021, a CMA ed avente ad oggetto: “contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2021” ed u tutti gli atti ad essa presupporti e conseguenti.

Con ricorso notificato il 21 giugno 2022 e depositato il 5 luglio 2022 CMA ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.

Con ricorso notificato il 19 luglio 2022 e depositato il 21 luglio 2022 A.R.T. ha proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza chiedendone la riforma nella parte in cui la stessa ha disatteso l’eccezione di tardività del ricorso sollevata in primo grado dalla difesa erariale.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Condanna l’appellante in via principale Cma Cgm Italy S.r.l. a s.u., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge (se dovuti).