Il CdS si pronuncia sui ricorsi di Nexive S.p.A. relativi ai contributi dovuti all'AGCOM
Pubblicato il: 8/2/2024
Nel contenzioso, Nexive S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Dario Ruggiero.
Le Società del gruppo Nexive hanno appellato, con separati ricorsi, le sentenze con le quali il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha respinto i ricorsi proposti avverso i provvedimento AGCOM relativi alle misure e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Le Società del gruppo Nexive hanno premesso di essere tutte dotate di licenze individuali ed autorizzazioni generali rilasciate ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 261/99, e di offrire un’ampia gamma di servizi postali (accettazione, trasporto, smistamento e recapito di pacchi ed invii di corrispondenza) e di servizi propedeutici e/o accessori, caratterizzati da un sistema di tracciatura satellitare, come tali esulanti dall’ambito del servizio universale e rientranti tra i servizi offerti in regime di autorizzazione generale
Le Società appellanti hanno, inoltre, ricostruito il quadro normativo relativo agli oneri dovuti dagli operatori per il funzionamento dell’Autorità di regolamentazione del settore postale, ruolo originariamente attributo, in Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico, poi trasferito dall’Agenzia nazionale di regolamentazione (che non è stata, tuttavia, mai attivata), e, in ultimo, all’A.G.Com.
Le Società del gruppo Nexive, con distinti ricorsi proposti dinnanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma hanno impugnato le delibere nn. 182 del 2017, 427 del 2017 e 528 del 2018 e gli atti alle stesse connessi, deducendone l’illegittimità per: i) la violazione del principio – stabilito dalla Legge istitutiva dell’A.G.Com. e dalla L. n. 266/2005 – secondo il quale il contributo degli operatori postali ha carattere residuale rispetto al finanziamento statale; ii) l’insufficienza della motivazione e la carenza dell’istruttoria che aveva condotto l’Autorità all’applicazione del contributo; iii) la violazione, sotto diversi profili, dell’art. 9 della Direttiva 97/67/CE; iv) l’illegittima imposizione, nell’ambito di un Gruppo di società, dell’obbligo di contribuzione a carico di ciascuna società del Gruppo calcolato secondo i ricavi della singola società. Nei ricorsi definiti dalle sentenze n. 8796/2020 e n. 9825/2020 le Società hanno, inoltre, impugnato le delibere con le quali l’A.G.Com. aveva richiesto il pagamento del contributo dovuto.
Il T.A.R. per il Lazio ha respinto i ricorsi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello come in epigrafe proposti: i) a parziale modifica dell’ordinanza collegiale n. 2066/2022 della Sezione, dispone la riunione dei giudizi R.G. n. 3525/2020, R.G. n. 3526/2020, R.G. n. 8160/2020, R.G. n. 10142/2020; ii) dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; iii) respinge i ricorsi in appello; iv) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio, compresa la fase dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.