Accolto il ricorso di Veronagest S.p.A. concernente l'imposta di registro
Pubblicato il: 7/18/2024
Nel contenzioso, Veronagest S.p.A. è affiancata dall'avvocato Francesco Capitta.
La Commissione regionale Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado confermando la validità dell’avviso di liquidazione per l’imposta di registro relativa alla registrazione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, n. 7404/2016.
Ricorre in cassazione la Veronagest s.p.a. con 5 motivi di ricorso, integrati da successiva memoria.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato violazione di legge, art. 22, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, art. 7, primo comma, l. 212 del 2000 e dell’art. 3, l. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (carenza di motivazione dell’atto impugnato). Motivo risultato inammissibile.
Fondato, invece, il secondo motivo di ricorso che logicamente assorbe gli ulteriori motivi. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge (art. 76, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) per l’intervenuta decadenza del potere dell’Ufficio di emettere l’avviso di accertamento.
La Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito annulla l’avviso di accertamento impugnato; Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge; compensa le spese dei giudizi di merito.