Irricevibile per tardività il ricorso del MIT contro Trans Italia S.p.A.
Pubblicato il: 8/3/2024
Nel contenzioso, Trans Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Augusto Zingaropoli.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno n. 01690, pubblicata il 13 luglio 2023, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società appellata avvero il provvedimento n. 3267 del 2 dicembre 2022, con il quale il competente Dipartimento ha concesso solo parzialmente il contributo pubblico disciplinato dal D.D. 145/2020 – per le finalità di cui al D.M. pubblicato il 13 luglio 2023 – in relazione all’acquisizione di 20 veicoli a trazione alternativa, alimentati con gas naturale liquefatto, e per l’effetto lo ha annullato.
Il Ministero appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza appellata per violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b della legge n. 241/1990, nonché del D.M. 203/2020 e del Decreto direttoriale n. 145/2020 poiché nella domanda di ammissione al contributo la società appellata ha dichiarato “di avere avviato le iniziative e/o gli investimenti finalizzati all’acquisizione dei beni di seguito specificati: 20 LNG da 7 e meno di 16 T.” e, pertanto, il contributo totale per i veicoli dichiarati corrisponde alla somma di 160.000,00 euro.
La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l’operato dell’amministrazione per non aver dato la possibilità alla società appellata di modificare ex post la propria domanda aprendo a tal fine un dialogo con la stessa in fase di presentazione della domanda, senza considerare che la procedura per accedere al finanziamento è c.d. “a sportello” (o “click day”), vale a dire una procedura nell’ambito della quale ciascuna impresa, all’atto della presentazione della domanda, “prenota” il contributo secondo un sistema automatizzato. Sarebbe, pertanto, evidente che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, l’eventuale soccorso istruttorio applicato per rettificare/modificare l’istanza di un’impresa violerebbe il principio della par condicio e lederebbe la posizione dei terzi.
La Trans Italia S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività dell’appello per decorso del termine breve.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività. Compensa le spese del presente grado di giudizio.

