Improcedibili per carenza d'interesse i ricorsi relativi alle sanzioni per la violazione del limite di affollamento pubblicitario orario
Pubblicato il: 8/5/2024
Nel contenzioso, Reti Televisive Italiane - RTI S.p.A. è affiancata dagli avvocati Fabio Lepri, Massimiliano Molino e Giuseppe Rossi; Elemedia S.p.A. è assistita dall'avvocato Francesco Di Ciommo.
Con ricorso n. 6078/2019 Reti Televisive Italiane - RTI s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 4926/2019 concernente la delibera AGCOM n. 295/17/CSP del 19 dicembre 2017, che ha disposto nei confronti della RTI s.p.a. (servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Canale 5”) la sanzione per violazione del limite di affollamento pubblicitario orario, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (contestazione n. 15/17/DCA– PROC. 2691/MRM).
Con ordinanza n. 2504/2021 la Sezione, dopo aver riunito i ricorsi, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea alcune questioni pregiudiziali relative alla corretta interpretazione delle norme in materia di divieto di affollamento pubblicitario, della nozione di gruppo o di unica entità economica, ricavabile da molteplici fonti del diritto antitrust con particolare riferimento al considerando n. 43 della direttiva n. 2018/1808 UE e al nuovo testo dell’art. 23 della direttiva 2010/13 CE.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate anche con riferimento alla fase dinanzi alla C.G.U.E