Accolto il ricorso dell'ART relativo ai contributi di funzionamento versati da Navigazione Montanari S.p.A.
Pubblicato il: 8/3/2024
Nel contenzioso, Navigazione Montanari S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Claudio Tuveri e Federico Valentini.
Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, la Navigazione Montanari s.p.a. ha impugnato la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) n. 139/2016 del 24 novembre 2016 avente ad oggetto “misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2017”, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2016 con il quale la delibera è stata approvata “ai fini dell’esecutività”, la determina dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 13/2017 del 1° febbraio 2017 avente ad oggetto “definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il finanziamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2017” e il provvedimento trasmesso via PEC alla società stessa in data 4.4.2017.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7.11.2017, la società ricorrente ha impugnato altresì l’atto di diffida e messa in mora, prot. 7066/2017, trasmesso dall’Autorità, per il pagamento del contributo per l’anno 2017, deducendo in via derivata gli stessi vizi già prospettati con il ricorso introduttivo.
Il Tar ha, in primo luogo, disatteso le eccezioni di irricevibilità del ricorso introduttivo e di inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, sollevate dalla difesa erariale, ritenendo che con specifico riferimento alla contestazione dell’applicabilità del contributo di funzionamento dell’ART dovuto dalle imprese si è in materia di diritti soggettivi e, pertanto, le azioni giurisdizionali sono soggette solamente al termine prescrizionale.
Nel merito, il Tar ha accolto i ricorsi ritenendo che l’obbligo di pagamento del contributo riguardi solo i soggetti che svolgono attività che siano già state assoggettate all’esercizio delle funzioni regolatorie affidate all’Autorità.
La difesa erariale ha impugnato detta sentenza articolando due motivi di censura.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese, accoglie in parte qua l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in primo grado il 22 maggio 2018.