Sopravvenuta carenza d'interesse nel ricorso di UPS Italia relativo ai contributi annuali per l'ART
Pubblicato il: 8/5/2024
Nel contenzioso, UPS Italia è affiancata dall'avvocato Alessandro Boso Caretta.
Rilevato che le appellanti hanno impugnato la sentenza n. 222 del 18 marzo 2022 con la quale il Tar per il Piemonte respingeva il ricorso proposto avverso i provvedimenti disciplinanti misura e modalità del versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti relativamente all’annualità 2021.
Considerato che, con atto depositato il 13 giugno 2024, parte appellante, preso atto della posizione assunta dalla Sezione circa la portata dell’art. 37 del D.L. n. 201/2011, nel testo modificato dal D.L. n. 130/2018 (Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2023, n. 3045), dichiarava essere «venuto meno l’interesse delle società in epigrafe a coltivare le censure articolate nel ricorso in appello introduttivo del presente giudizio».
Ritenuto che, per quanto precede, debba procedersi alla declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese del presente grado di giudizio stante l’assenza di difese da parte delle amministrazioni intimate, costituite solo formalmente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.