Accolto il ricorso di Ebit S.r.l. per l'affidamento del servizio di gestione della diagnostica per immagini e Digital Pathology
Pubblicato il: 8/6/2024
Nel contenzioso, Ebit S.r.l. è affiancata dall'avvocato Tommaso Matteo Ferrario; ARNAS "G. Brotzu" è assistita dall'avvocato Mauro Barberio; Fujifilm Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Ilaria Gobbato e Michele Carpagnano.
La società Ebit, in proprio e nella sua qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito RTI) con le mandanti società Dedalus Italia, Extra Informatica e Leica Microsystem, ha partecipato alla procedura di gara indetta dall’Azienda di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione (di seguito Arnas) “G. Brotzu” di Cagliari per l'acquisizione in noleggio operativo per cinque anni di un sistema integrato RIS – CIS – PACS (Picture Archiving and Communication System) per la gestione della diagnostica per immagini ed una soluzione integrata di Digital Pathology.
La gara è stata aggiudicata alla società Fujifilm Italia.
La società Ebit, anche nella sua qualità di mandataria, ha impugnato dinanzi al Tar di Cagliari il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo, innanzitutto, che la Fujifilm, nel confezionare l’offerta economica, non avrebbe indicato i costi della manodopera da impiegare nell’appalto, in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente).
Inoltre, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto avrebbe comprovato uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla gara indicando taluni contratti facenti capo a diversa società, presumibilmente parte del medesimo gruppo societario, senza tuttavia alcuna dichiarazione di voler fare ricorso all’avvalimento per la dimostrazione del requisito.
Il Tar, con la sentenza n. 179 del 2024, ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale, condannando la Ebit alle spese di giudizio.
Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la società Ebit, anche nella sua qualità di mandataria del RTI, prospettando l’erroneità della decisione del Tar.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 1850 del 2024, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado per le ragioni indicate in motivazione. Respinge l’appello incidentale proposto dalla Fujifilm Italia s.p.a.