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Improcedibilità del ricorso di Daunia Ascoli e Daunia Wind contro il Comune di Ascoli Satriano


Pubblicato il: 8/6/2024

Nella vertenza, Daunia Ascoli S.r.l. e Daunia Wind S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Giacomo Pietro Mescia, Franco Gaetano Scoca e Luigi Balestra; il Comune di Ascoli Satriano è assistito dagli avvocati Luigi Battiante e Rosaria Gadaleta.

In data 21 marzo 2007, il Comune di Ascoli Satriano e la società Daunia Wind srl hanno sottoscritto una “Convenzione regolante la concessione per la realizzazione di una centrale eolica” con la quale la società riconosce al Comune un corrispettivo per l’insediamento del parco eolico “del 3,5% annuo sul fatturato e sui certificati verdi, al netto di Iva” ed “un importo una tantum di € 500.000 (cinquecentomila)”.

 L’art. 14, lett. c), della predetta convenzione stabilisce che: “Tutte le questioni che potessero sorgere sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della presente convenzione, in ogni clausola, saranno decise da un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Comune, l’altro dalla Daunia Wind ed il terzo membro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Foggia, il quale nominerà anche l’arbitro che non sia stato nominato da una delle due parti, su invito dell’altra, decorsi 30 (trenta) giorni dall’invito stessa. Gli arbitri giudicheranno in qualità di amichevoli compositori o decideranno anche in merito alle spese del giudizio arbitrale”.

Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 4889/2016 R.G., il Comune di Ascoli Satriano ha adito il Tribunale civile di Foggia per “il pagamento della somma di Euro 635.000,00, oltre gli interessi legali e danno da valutazione monetaria a partire dal 31.12.2011 al soddisfo […]”.

Il Tribunale civile di Foggia, con decreto ingiuntivo 1478/2016, ha ingiunto alla Daunia Ascoli S.r.l. “di pagare alla parte ricorrente […] la somma di euro 635.000”, oltre “gli interessi come da domanda”.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa tra le parti le spese di giudizio.