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Il CdS si pronuncia sui ricorsi per l'accesso ai contributi del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione


Pubblicato il: 8/7/2024

Nel contenzioso, Media Communication S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha appellato la sentenza n. 9511/2024, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso proposto da Media Communication s.r.l., e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati nei sensi indicati in motivazione.

Con domanda del 25.2.2021, l’odierna appellata – titolare dell’emittente locale “Radio Elle” – aveva chiesto di concorrere all’assegnazione, per l’anno 2021, dei contributi di cui al “Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito con la L. n. 198/2016, e regolamentato dal D.P.R. n. 146/2017, recante i criteri di riparto e le procedure di assegnazione dei fondi.

L’Amministrazione aveva eseguito dei controlli ai sensi dell’art. 5, comma 8, del D.P.R. n. 146/2017, e aveva rilevato che la dichiarazione allegata alla domanda di ammissione ai benefici non era conforme alla normativa vigente sia nella parte relativa al totale e alla pertinenza dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari che nella parte relativa al totale e alla pertinenza dei costi per spese in tecnologie innovative, in quanto era stata sottoscritta da un consulente del lavoro e non da un professionista iscritto nell’albo dei dottori  commercialisti e degli esperti contabili.

L’Amministrazione aveva, quindi, avviato il procedimento per la decurtazione del punteggio e il recupero dei relativi importi erogati.

La Società appellata ha proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio deducendo l’illegittimità del provvedimento in quanto fondato sulla sussistenza di una mera irregolarità formale, lamentando l’omessa attivazione del soccorso istruttorio e rivendicando di aver, comunque, allegato in sede di domanda le fattura idonee a rappresentare il dato relativo alle due voci.

 Il T.A.R. per il Lazio, dopo aver autorizzato l’integrazione del contraddittorio, ha accolto il ricorso, evidenziando come le dichiarazioni richieste fossero state allegate e la mera irregolarità costituita dalla sottoscrizione da parte di un consulente del lavoro avrebbe dovuta essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio.

Il Ministero ha proposto ricorso in appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione; compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente grado di giudizio; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.