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Respinto il ricorso di Burgo Group S.p.A. per il riconoscimento degli incentivi per impianto di cogenerazione


Pubblicato il: 8/7/2024

Nel contenzioso, Burgo Group S.p.A. è affiancato dagli avvocati Riccardo Montanaro e Guido Francesco Romanelli; GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Aristide Police e Antonio Pugliese.

La Burgo Group S.p.A. chiedeva (ricorso n. 13141 del 2015) al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento: a) del provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. n. GSE/P20150068300 del 3 agosto 2015, avente ad oggetto «Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.M. 5 settembre 2011 per l’unità di cogenerazione denominata “DUINO”, sita nel Comune di Duino-Aurisina (TS) e identificata con il codice BM18. Comunicazione di esito”», con cui veniva annullato il riconoscimento del predetto impianto come cogenerativo ad alto rendimento, con conseguente annullamento dei benefici economici riconosciuti ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 settembre 2011; b) del provvedimento del medesimo Gestore prot. n. GSE/P20150850109 del 15 maggio 2015 avente ad oggetto «Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.M. 5 settembre 2011 per l’unità di cogenerazione denominata “DUINO”, sita in via San Giovanni di Duino, n. 24/D nel Comune di Duino-Aurisina (TS) e identificata con il codice BM18. Produzione anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Sospensione del procedimento per richiesta integrazioni e osservazioni»; c) all’occorrenza, dell’art. 11, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, avente ad oggetto «Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento».

Il Gestore dei servizi energetici s.p.a. resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto.

Con la sentenza in epigrafe l’adito Tribunale ha respinto il ricorso, «come integrato dai motivi aggiunti», condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la Burgo Group s.p.a. al pagamento, in favore della Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a., delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.000 (quattromila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, se dovuti. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra la Burgo Group s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico e l’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.