Accolto il ricorso di EIT Radio relativo al pagamento del canone COSAP 2019-2020
Pubblicato il: 8/9/2024
Nel contenzioso, EIT Radio S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giovanni Mangialardi; il Comune di Calvi dell'Umbria è difeso dall'avvocato Maria Di Paolo.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha dichiarato irricevibile il ricorso e i motivi aggiunti proposti da EIT Radio s.r.l. avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Calvi dell’Umbria n. 4 in data 21 marzo 2019 avente ad oggetto il Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) in vigore dall’1 gennaio 2019, nella parte in cui, in particolare all’allegato B, ha disciplinato il canone a carico degli operatori del settore delle radiocomunicazioni (ricorso principale), nonché avverso la lettera del Comune del 18 agosto 2020 con la quale l’ente comunale ha richiesto il pagamento della Cosap per gli anni 2019-2020 (motivi aggiunti).
EIT Radio dispone nel Comune di Calvi dell’Umbria, in località Monte San Pancrazio, di una stazione di radiocomunicazione (composta da traliccio e locale tecnico) nella quale ospita le antenne e le parabole degli operatori del settore telefonico, televisivo e radiofonico, su un terreno concesso in uso alla società Artel Telecomunicazioni s.r.l., dante causa di EIT Radio.
Impugnati dalla società il Regolamento e la successiva richiesta di pagamento, il tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile in ragione della tardività della notificazione all’amministrazione comunale, nell’assunto che il termine per impugnare “tariffe e tasse” decorre dal giorno in cui le stesse sono stabilite con il provvedimento pubblicato, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale; in particolare, nel caso di specie il ricorso è stato notificato il 3 settembre 2019 e i motivi aggiunti sono stati notificati il 30 ottobre 2020, a fronte di una delibera pubblicata all’albo pretorio il 4 marzo 2019.
EIT Radio ha proposto appello con un motivo e riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado.
Il Comune di Calvi ha resistito all’appello e ha riproposto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità per carenza di interesse già avanzate in primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado, con conseguente annullamento, nei limiti dell’interesse, degli atti impugnati. delle Condanna il Comune di Calvi dell’Umbria alla rifusione, in favore della EIT Radio s.r.l., spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro duemilacinquecento/00 (2.500,00), oltre accessori come per legge.