Respinto il ricorso di Pronto Strade S.r.l. per il servizio di manutenzione delle strade baresi
Pubblicato il: 8/8/2024
Nella vertenza, Pronto Strade S.r.l. è affiancata dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala e Ugo Luca Savio De Luca; il Comune di Bari è assistito dagli avvocati Chiara Lonero Baldassarra e Anna Lucia De Luca; Sicurezza e Ambiente S.p.A. è difesa dall'avvocato Alfonso Erra.
La Pronto Strade s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 23 novembre 2023, n. 1353 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. I, che ha respinto il suo ricorso e i motivi aggiunti rispettivamente esperiti avverso la aggiudicazione di cui alla determinazione del 28 agosto 2022 e la successiva determinazione dirigenziale in data 28 settembre 2022, di avvio di urgenza e poi di affidamento in concessione alla Sicurezza e Ambiente s.r.l. del “servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali nell’intero territorio del Comune di Bari”.
All’esito della procedura aperta, riguardante la conclusione dell’accordo quadro quadriennale per l’affidamento del servizio predetto, la Sicurezza e Ambiente s.r.l. è risultata prima graduata, mentre seconda la Pronto Strade s.r.l.
Con il ricorso in primo grado Pronto Strade s.p.a., dopo avere presentato istanza di accesso agli atti di gara, ed ottenuto l’ostensione con limiti per quanto riguarda l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ha impugnato le predette determinazioni, nell’assunto che la società Sicurezza e Ambiente abbia dichiarato sedi operative non suscettibili di valutazione in quanto inesistenti o non adatte allo scopo, che la stessa società abbia presentato una relazione tecnica non rispettosa dei limiti dimensionali prescritti dall’art. 14 del capitolato, e che infine debba ritenersi operatore non affidabile sotto il profilo professionale, avendo dichiarato la sussistenza di condotte pregresse rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
Con il ricorso in appello la Pronto Strade s.r.l. ha dedotto l’erroneità e la genericità della sentenza impugnata, specie con riguardo alla effettiva disponibilità delle sedi operative, sostanzialmente reiterando, seppure accorpandole, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio.