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Estinzione per rinuncia del contenzioso tra ATAP e l'Agenzia della Mobilità Piemontese


Pubblicato il: 8/9/2024

Nel contenzioso, ATAP – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.p.A. è affiancata dagli avvocati Stefania Miccoli e Bruno BItetti; Agenzia della Mobilità Piemontese è assistita dall'avvocato Manuela Sanvido.

Con sentenza n. 5753/2022 il CdS, in riforma della sentenza 590/2021 del Tar per il Piemonte, ha imposto all’Agenzia della Mobilità Piemontese, di determinare i criteri compensativi dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico in applicazione degli artt. 3-4- 5-6 e Allegato al Regolamento Ce 1370/2007 e DM 157/2018.

In esecuzione alla predetta sentenza, l’AMP avviava un procedimento di determinazione dei predetti criteri compensativi, concluso con il provvedimento n. prot 0000031 del 02.01.2023 ed il successivo provvedimento di conferma n. prot. 0001034 del 27.01.2023, così come rettificato con nota n. prot. prot. 0001103 del 30.01.2023, atti questi oggetto del ricorso in ottemperanza in epigrafe, da valere in via subordinata quale autonomo ricorso volto all’annullamento di tali atti, previa riassunzione innanzi al Tar per il Piemonte.

Nell’istanza di rinvio depositata in data 26.01.2024 si dava atto che le parti avevano sottoscritto accordo transattivo, concordando che ATAP avrebbe rinunciato a tutti i giudizi pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo di primo e secondo grado soltanto successivamente al perfezionamento da parte di AMP del pagamento in favore di ATAP delle somme convenute.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e per l’effetto dichiara estinto il giudizio ex art. 85 comma 9 c.p.a.. Spese compensate.