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Respinto il ricorso di Melillo Appalti S.r.l. per i lavori di riqualificazione di un edificio a Novara


Pubblicato il: 8/9/2024

Nel contenzioso, Melillo Appalti S.r.l. è affiancata dall'avvocato Maria Ida Leonardo; Agenzia per la casa del Piemonte Nord è assistita dall'avvocato Eva Maschietto.

La Melillo Appalti s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 26 giugno 2023, n. 636 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. II, che ha dichiarato inammissibile (per preclusione da giudicato) il suo ricorso finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni in dipendenza del giudicato, di cui alla sentenza della Sezione 17 maggio 2021, n. 3833, di annullamento dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di recupero e riqualificazione di un edificio esistente in Novara, alla via San Bernardino da Siena, 16/H-I, disposta dall’ATC-Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Nord in favore della Vella Salvatore s.r.l.

 La società Melillo Appalti, risultata terza graduata, aveva impugnato l’aggiudicazione e l’ammissione alla proceduta aperta telematica delle imprese prime due graduate (rispettivamente, la Vella Salvatore s.r.l. e la Esteel s.r.l.); il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con la sentenza 15 giugno 2020, n. 382, ha respinto il ricorso con l’unita domanda risarcitoria. La Melillo ha impugnato detta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, che, con la decisione prima ricordata (n. 3833 del 2021), ha accolto l’appello con riguardo alla azione di annullamento, dichiarando però inammissibile la domanda di risarcimento del danno (in forma specifica o, in subordine, per equivalente) in quanto solo genericamente enucleata nell’epigrafe del ricorso.

La Melillo ha allora esperito, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, domanda di risarcimento del danno ex art. 30 cod. proc. amm., dichiarata inammissibile con la sentenza 26 giugno 2023, n. 636, oggetto del presente gravame.

Con il ricorso in appello la Melillo Appalti s.r.l. ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, nell’assunto che in nessuno dei due gradi di giudizio sia intervenuta una pronuncia espressa sulla domanda di risarcimento, non essendosi dunque formato il giudicato sostanziale; in particolare quella del Consiglio di Stato è una sentenza in rito (di inammissibilità) che dà luogo ad un giudicato solo formale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di giudizio, liquidate in euro tremila/00 (3.000,00).