Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso del Consorzio Stabile SAC per i lavori sulla tratta Castelpagno-Santa Croce del Sannio


Pubblicato il: 8/10/2024

Nel contenzioso, il Consorzio Stabile SAC - Costruzioni Società Consortile è affiancata dall'avvocato Roberto Prozzo; ACAMIR è assistita dall'avvocato Alberto De Chiara; Pangea Consorzio Stabile è difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini e Italo Rocco.

L’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (in seguito anche solo ACAMIR), in esecuzione di un accordo concluso con la Comunità Montana Alto Tammaro bandiva una gara di appalto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento della strada ‘fondovalle Tammaro – Santa Croce del Sannio – Castelpagano – Colle Sannita’, tratto intermedio di collegamento “Castelpagano – Santa Croce del Sannio” 1° lotto funzionale/ 2°stralcio.

La gara veniva bandita con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di euro 17.076.243,22, di cui euro 180.000,00 per la progettazione ed euro 16.896.243, per lavori, oltre oneri di sicurezza.

Il Consorzio Stabile S.A.C.- Costruzioni Società Consortile a Responsabilità Limitata proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania avverso l’aggiudicazione, lamentando che l’individuazione del Consorzio Beeng come progettista da parte del Consorzio Pangea integrava una causa di esclusione in quanto non era stato indicato il geologo, designato invece nella persona del dott. Tiziano Desiderio solo da Beeng, che aveva manifestato l’impegno a costituire un RTP con il suddetto professionista.

Secondo il ricorrente, i soggetti indicati come progettisti, non essendo concorrenti, non potevano associarsi né ricorrere all’avvalimento, pertanto la dichiarazione del Consorzio Beeng sul costituendo RTP con il geologo non aveva efficacia, sicchè il requisito era carente e il soccorso istruttorio effettuato dalla Stazione appaltante era illegittimo, in quanto teso a colmare il deficit sostanziale dei requisiti di partecipazione.

Con ordinanza 17 marzo 2023, n. 430, confermata da questa Sezione del Consiglio di Stato 5 maggio 2023 n. 1755, veniva respinta l’istanza cautelare spiegata dal Consorzio S.A.C.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 5739 del 2023, respingeva il ricorso introduttivo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Consorzio Stabile S.A.C. – Costruzioni Società Consortile a Responsabilità Limitata al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti, da liquidarsi a favore di ciascuna delle parti costituite.