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Confermata l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di San Giovanni Energia


Pubblicato il: 8/10/2024

Nel contenzioso, GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è affiancato dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese; San Giovanni Energia S.r.l. è assistita dagli avvocati Francesco Saverio Marini e Roberto Carleo; il Consorzio Asmez è difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini.

La società ricorrente in primo grado San Giovanni Energia s.r.l. otteneva dalla Regione Campania l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 9.768 kW (n. identificativo 813420), realizzato in località “San Giovanni”, nel Comune di Buccino (SA).

In data 29 giugno 2010 il Consorzio Asmez deliberava, infatti, il varo del suddetto Programma, adottando il relativo Regolamento di attuazione con l’obiettivo di supportare gli Enti locali associati nell’accesso ai contributi in “Conto Energia”, spostando l’onere di acquisizione delle risorse finanziarie ed il rischio imprenditoriale in capo ad operatori economici (cd. “partner”) specializzati nel settore e disponibili alla realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici.

Il Programma prevedeva, altresì, che i Comuni aderenti individuassero o acquisissero nella propria disponibilità i beni immobili (tetti o terreni), anche di altro Comune, da destinare alla realizzazione degli impianti.

Con ricorso introduttivo notificato in data 30 marzo 2020 e depositato il successivo 2 aprile 2020, la società San Giovanni Energia s.r.l. adiva il T.A.R. Lazio al fine di ottenere l’annullamento del citato provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., prot. n. GSE/P20200006163 del 12 febbraio 2020, di decadenza dagli incentivi ex D.M. 5 maggio 2011, relativi all’impianto fotovoltaico n. 813420, di potenza pari a 9.768 kW, incentivato e autorizzato dalla Regione Campania con autorizzazione unica n. 545 del 31 ottobre 2011 - sito in località “San Giovanni”, nel Comune di Buccino (SA), e degli altri atti connessi indicati.

All’esito della camera di consiglio del 21 aprile 2020, con ordinanza cautelare n. 3108 del 23 aprile 2020, veniva respinta dal T.A.R. la domanda di sospensiva formulata dalla società San Giovanni Energia s.r.l.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.