Respinto il ricorso di Tamoil Italia S.p.A. relativo agli interventi di bonifica della stazione di Viadana
Pubblicato il: 8/10/2024
Nel contenzioso, Tamoil Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Damiano Pallottino e Riccardo Villata; la Provincia di Mantova è assistita dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi.
Con l’appello in epigrafe, la Tamoil Italia S.p.a. ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lombardia - Brescia n. 250 del 2021, che ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento della nota della Provincia di Mantova – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale Inquinamento e Piano Rifiuti del 27 marzo 2015, per il cui tramite è stato negato il rilascio della certificazione relativa al completamento degli interventi di bonifica concernenti la stazione di rifornimento carburanti Tamoil n. 1276, sita nel territorio del Comune di Viadana, in via Argine Ceriana n. 46, in un’area di proprietà della stessa società ricorrente e odierna appellante.
L’anzidetta stazione è stata dismessa il 5 giugno 2001, con conseguente smantellamento tanto delle attrezzature fuori terra quanto delle tre cisterne interrate. Successivamente, all’esito dei controlli ambientali, è stata rilevata la presenza nel sottosuolo di contaminazioni da idrocarburi e, per tale ragione, la Tamoil Italia S.p.a., in data 6 novembre 2001, ha trasmesso alla Provincia di Mantova la comunicazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 e dall’art. 9 del D.M. n. 471 del 1999, allegando una relazione geologica secondo la quale l’area poteva essere ritenuta “contaminata da idrocarburi”.
Il procedimento è proseguito attraverso la presentazione e l’approvazione dapprima del Piano della Caratterizzazione del 3 dicembre 2001 e, poi, del Progetto preliminare di bonifica del 18 dicembre 2002. La bonifica veniva successivamente autorizzata dal Comune di Viadana mediante il provvedimento n. 1675 del 2 settembre 2006.
La Tamoil Italia S.p.a. ha dunque impugnato il provvedimento del 27 marzo 2015, unitamente al precedente diniego del 27 novembre 2014 e alla nota dell’ARPA Lombardia del 23 ottobre 2013, formulando tre distinte censure concernenti diversi profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
Il T.a.r., con l’appellata sentenza n. 250 del 2021, ha accolto l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla Provincia di Mantova.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la Tamoil Italia S.p.a. alla rifusione, in favore della Provincia di Mantova, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 6.000,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.