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Improcedibilità per carenza d'interesse nel ricorso della Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A.


Pubblicato il: 8/13/2024

Nel contenzioso, Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A. è affiancata dall'avvocato Gianluigi Pellegrino; il Centro Medico Oplonti S.r.l. è difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte e Arturo Umberto Meo.

La ricorrente, Casa di cura Maria Rosaria s.p.a., appella la sentenza 26 febbraio 2021, n 1283 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, ha rigettato il ricorso RG 2798/2015, proposto dalla odierna società appellante per l’annullamento della deliberazione 5 marzo 2015, n. 77 del Commissario straordinario dell’ASL Napoli 3 Sud, nonché delle determinazioni della Commissione COM di cui al verbale 26 febbraio 2015.

Con memoria depositata il 15 aprile 2024 l’appellante Casa di cura ha comunicato che è venuto meno l’interesse alla decisione dell’appello e chiesto al Collegio di dichiarare l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio.

Il presente appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse dell’appellante alla decisione del giudizio ai sensi degli artt.84 e 35, primo comma lett. c), del Cod. proc. amm.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese del grado compensate.