Il CdS annulla il provvedimento sanzionatorio AGCM contro Innova Group S.p.A.
Pubblicato il: 8/14/2024
Nel contenzioso, Innova Group S.p.A. è affiancata dagli avvocati Piero Fattori, Antonio Lirosi e Matteo Padellaro.
Le Società ricorrenti (di seguito anche solo “Innova”) hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 2929/2023 della Sezione chiedendo di: i) ordinare l’ottemperanza a tale sentenza e, sia con riferimento alla sanzione-fogli che alla sanzione-imballaggi, riconoscere una ulteriore riduzione a fronte dell’assenza di effetti delle intese in misura pari almeno al 30 per cento e l’attenuante derivante dalla concreta attuazione di una P.C.A. in misura pari al 5 per cento; ii) accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di rideterminazione della sanzione adottato dall’A.G.C.M.; iii) condannare l’A.G.C.M. all’esecuzione della sentenza, prescrivendo le modalità di ottemperanza mediante la determinazione del contenuto del provvedimento di attuazione; iv) nominare, sin da ora, un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. In subordine, Innova ha chiesto di convertire l’azione e/o il rito e di fissare un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al T.A.R., ai fini dell’annullamento del provvedimento, anche nella parte in cui ha condannato Innova agli interessi “corrispettivi” ex art. 1282 c.c.
La sentenza n. 2929/2023 ha parzialmente accolto il ricorso in appello di Innova, proposto avverso la sentenza n. 6053/2021, con cui il T.A.R. per il Lazio aveva respinto il ricorso delle Società avverso il provvedimento dell’A.G.C.M. n. 27849, adottato in data 17.7.2019, a conclusione del procedimento I805 “Prezzi del cartone ondulato”.
Con tale provvedimento l’Autorità aveva deliberato che alcue società operanti nel settore del cartone e degli ondulati avevano posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza, contraria all’articolo 101 T.F.U.E., consistente in un’unica e complessa intesa portata avanti nel tempo e volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato.
In ragione della gravità e durata delle Intese, alle parti erano applicate sanzioni amministrative pecuniarie e, in particolare, ad Innova Caino, in solido con la propria controllante Innova Group, due ammende distinte nell’ammontare di euro 5.283.001,00 (intesa fogli) e di euro 6.502.155,00 (intesa imballaggi).
La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha, quindi, accolto parzialmente il ricorso in appello di Innova, confermando l’accertamento dell’Autorità ma annullando il provvedimento nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, per le ragioni che saranno di seguito esaminate. L’Autorità ha avviato il procedimento per ottemperare alla sentenza e, con il provvedimento n. 31086 del 20.2.2024, ha provveduto alla rideterminazione della sanzione.
Innova ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza della Sezione, contestando il provvedimento di rideterminazione nella parte in cui non aveva preso in considerazione ulteriori elementi e criteri rilevanti ai fini della quantificazione della sanzione, che avrebbero dovuto comportare un’ulteriore riduzione (punto 22 del ricorso). In particolare, ferma la qualificazione della partecipazione di Innova come “lieve”, la Società ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento dell’A.G.C.M. nella parte in cui non ha riconosciuto ulteriori riduzioni: i) per la mancanza di effetti delle intese, da stimarsi in misura pari almeno al 30 per cento per ciascuna delle sanzioni; ii) per mancato riconoscimento dell’attenuante derivate dalla corretta attuazione di un P.C.A., in misura pari al 5 per cento per ciascuna delle sanzioni. La Società ha, inoltre, contestato il computo degli interessi corrispettivi effettuato dall’Autorità.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto: i) lo accoglie in parte e, per l’effetto, dichiara la nullità del provvedimento dell’Autorità per la Concorrenza e il Mercato n. 31086 del 20.2.2024, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione; ii) ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., determina la sanzione per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato in euro 3.088.524.5, e la sanzione per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di imballaggi in euro 3.088.524.5, somme sulle quali l’Autorità calcolerà gli interessi dovuti; iii) compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti costituite.