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Respinto il ricorso di Regione Lazio relativo al processo di riconversione delle strutture sanitarie


Pubblicato il: 8/14/2024

Nel contenzioso, Regione Lazio è affiancata dall'avvocato Roberta Barone; l'Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. è assistito dagli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando e Linda Cilia.

La presente controversia si inserisce in un più ampio contenzioso attivato da numerose Aziende sanitarie accreditate presso la Regione Lazio contro il decreto del Commissario ad acta U139/2013, recante: “Integrazioni e rettifiche al D.C.A. n. 349 del 22 novembre 2012 - gruppo INI”.

Va, anzitutto, ricordato che, con decreto n. 80 del 30 settembre 2010, la Regione Lazio aveva predisposto un Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale; con tale Piano era stato ridotto il numero dei posti letto accreditati, anche per l’odierna appellata, prevedendo la possibilità - previa stipula di accordi - di riconvertire parte dei posti letto soppressi in altre attività coerenti con la programmazione regionale.

 Il D.C.A. n. 80/2010 è stato impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti, nell'ambito di un separato e precedente ricorso (n. 6544/2010 di R.G), di cui ha dato atto la sentenza oggi gravata, anche con riguardo a due intervenute decisioni del medesimo TAR (n.32603 del 29/09/2010 e n. 7537 del 26/09/2011), a cui ha fatto seguito l’infra indicato accordo transattivo.

Lamenta la società istante che la Regione avrebbe in ritardo concluso il procedimento di recepimento e la sua concreta attuazione e, in ragione del ritardo, l’interessata sostiene di avere subìto un danno.

 L’Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.a., rientrante tra le strutture interessate dalla revisione della spesa sanitaria, con ricorso in primo grado, ha impugnato il su citato provvedimento, formulando principalmente due motivi di illegittimità con i quali, da un lato, ha contestato l’applicazione della normativa primaria e secondaria ai rapporti pregressi; dall’altro lato, ha eccepito l’erronea applicazione della previsione normativa anche alle prestazioni erogate a mente dell’art. 8, sexies, comma 2 del D.lgs. n. 502 del 1992.

Il Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 3087 del 15 marzo 2021 ha accolto in parte qua il ricorso introduttivo e, per l’effetto, ha annullato, nei limiti di cui in motivazione, il DCA 139/2013.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione Lazio, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente accoglimento delle domande proposte in prime cure.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Regione Lazio, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Spese di lite compensate.