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La Cassazione si pronuncia sul ricorso di Convergys Italy contro AE


Pubblicato il: 7/22/2024

Nel contenzioso, Convergys Italy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Gabriele Bricchi ed Ermanno Vaglio.

Nel 2012, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano notificava alla Stream Italy s.r.l. (oggi Convergys Italy s.r.l.) avvisi di accertamento n. T9D031E02650/2012, n. T9D031E02706/2012 e n. T9D031E03030/2012 relativi alle imposte IRES, IRAP e IVA dei periodi di imposta, rispettivamente, 2008, 2009 e 2010.

  In particolare, tali avvisi venivano emessi a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza con il quale erano state riscontrate: indeducibilità, ai fini IRES e IRAP, di costi infragruppo relativi a “servizi gestionali”, addebitati dalla società olandese Stream International Europe B.V. (società controllata dal gruppo Stream, oggi Convergys) per complessivi € 652.077,00; indeducibilità, ai fini IRES e IRAP, di costi non inerenti o non documentati o non deducibili per complessivi € 95.390,00; illegittima detrazione dell’IVA per operazioni non inerenti per complessivi € 2.575,00.

Con gli avvisi di accertamento in questione venivano contestati quattro rilievi, rispetto ai quali, per i rilievi n. 1 e n. 2 non è conseguita l’irrogazione di alcuna sanzione, dato che la Documentazione Nazionale sui prezzi di trasferimento, consegnata dalla società all’Ufficio a seguito di invio di questionario, era stata ritenuta idonea, mentre diversamente accadeva per i rilievi n. 3 e n. 4, rispetto ai quali è stata irrogata una sanzione di € 32.411,00.

La Corte accoglie il secondo, quarto, sesto ed ottavo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo e quinto motivo, e rigetta il terzo, settimo, nono ed il decimo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.