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Rigettato il ricorso di AE contro Techint Industrial in materia di imposte ipotecarie e catastali


Pubblicato il: 7/24/2024

Nel contenzioso, Techint Industrial Corporation S.p.A. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Maisto e Marco Cerrato.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso delle società contribuenti contro l’avviso di liquidazione, che aveva revocato i benefici in materia di imposte ipotecaria e catastale richiesti ai sensi dell’art. 1, commi 155-120, l. 28 dicembre 2015 n. 208; la Commissione regionale rigettava anche l’appello incidentale delle società per la violazione dell’art. 96 cod. proc. civ.

Ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi di ricorso (1- art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., art.36, d. lgs. 546 del 1992, art. 112 e 132, secondo comma, cod. proc. civ., art. 111, settimo comma, della costituzione; nullità della sentenza per motivazione solo apparente; 2- violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 115, l. 28 dicembre 2015 n. 208, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3- violazione e falsa applicazione degli art. 173-178, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).

Resistono con controricorso e ricorso incidentale le due società contribuenti; rappresentano la successione a titolo universale della società Nova Tehol s.p.a., poi denominata TEUR s.p.a. (che trasferiva la propria sede in Italia il 28 giugno 2017); in data 29 settembre 2017 TEUR acquistava da TEIND immobili avvalendosi della cessione agevolata in oggetto; alla data del 30 settembre 2015 la società acquirente doveva ritenersi iscritta nel registro soci della società cedente in quanto era succeduta alla società Techind European Holding B.V. (Theol).

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.