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La Cassazione si pronuncia sul contenzioso AE contro Brand Loyalty in materia di imposizione IVA


Pubblicato il: 7/25/2024

Nel contenzioso, Brand Loyalty Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Enrico Ceriana e Luigi Cardascia.

La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti dalla Brand Loyalty Italia s.p.a., avverso distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione agli anni 2007 e 2008, riguardanti diverse riprese a tassazione, riducendole in modo forfettario del 40%.

  La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente gli appelli proposti, rispettivamente, dall’Agenzia delle entrate e dalla società contribuente, rilevando, per quanto qui interessa, che: -per l’anno 2007 andavano confermate: la ripresa per ricavi non contabilizzati per euro 129.896,14, desumibili dalle differenze inventariali delle rimanenze, stante la presunzione di cessione, a nulla rilevando la asserita minima percentuale di scostamento, giustificata con l’attività promozionale effettuata dalla contribuente, in quanto “la differenza non risulta affatto irrilevante e perché comunque, anche se regalate le quantità in magazzino non possono risultare differenti dalla quantità inventariata”; la ripresa per i resi eccedenti le previsioni contrattuali per € 314.087,43, in quanto il ritiro dei prodotti non venduti eccedeva il limite, pari al 10%, concordato con il fornitore, arrivando anche al 40%; la ripresa per costi non deducibili per servizi infragruppo per € 230.540,00, relativi a fatture emesse da una società olandese, in quanto la contribuente non aveva “ben chiarito” l’effettiva esecuzione della prestazione e la sua utilità; sempre per l’anno 2007 andava, invece, annullata: la ripresa per contributi promozionali per euro 73.608,02, avendone l’Ufficio riconosciuto l’esistenza in udienza, in primo grado; la ripresa per i costi per operazioni a premi clienti PAM per euro 23.626,32, in quanto la contribuente aveva fornito sufficiente documentazione per giustificare la convenienza dell’operazione, al fine di evitare un possibile contenzioso con un cliente “di grande importanza”; - per l’anno 2008 andava annullata la ripresa per detrazione IVA ritenuta indebita, a seguito di riqualificazione di sconti e contributi, quali premi, per l’importo di euro 54.175,33, in quanto le giustificazioni fornite dalla contribuente erano accettabili.

La società contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate resisteva all’impugnazione controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a tre motivi.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati il primo e il secondo, assorbiti gli altri, e accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata, con riferimento ai motivi accolti, e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.