La Cassazione si pronuncia sul ricorso di Servizi e Tecnologie Innovative S.r.l.
Pubblicato il: 7/26/2024
Nella vertenza, Servizi e Tecnologie Innovative S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Napolitano e Riccardo Pagliarulo; Equitalia Sud S.p.A. è assistita dall'avvocato Ivana Carso.
Con sentenza n. 2713/13/15 del 16/12/2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto da Servizi e Tecnologie Innovative s.r.l. (di seguito STI) avverso la sentenza n. 1934/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di alcune intimazioni di pagamento concernenti tributi vari.
Come si evince dalla sentenza della CTR, gli avvisi di intimazione erano stati notificati a Pandora s.r.l. unitamente alle cartelle di pagamento ed erano stati impugnati dalla società ricorrente quale cessionaria del ramo di azienda.
La CTR respingeva l’appello di STI evidenziando che: a) la tardiva costituzione di Equitalia Sud s.p.a. (oggi Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., di seguito Equitalia) rispetto al termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto di appello, così come previsto dalla legge, non determina la nullità della costituzione in giudizio, ma unicamente la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali precluse; b) la notifica delle intimazioni di pagamento a Pandora s.r.l. successivamente all’estinzione della stessa era nulla, ma operava la sanatoria per raggiungimento dello scopo, avendo STI impugnato tempestivamente detti atti; c) le eccezioni concernenti le prodromiche cartelle di pagamento (violazione dell’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e delle norme e principi generali in materia di rateazione) non erano ammissibili, in quanto non costituenti vizi propri dell’atto; d) in ogni caso, sussisteva la decadenza dalla rateizzazione; e) non sussisteva il denunciato difetto di motivazione delle intimazioni di pagamento; f) l’avviso di intimazione poteva essere notificato anche in presenza di rateizzazione.
Avverso la sentenza della CTR STI proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Equitalia resisteva con controricorso.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la carenza di legittimazione della ricorrente alla proposizione dell’originario ricorso e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.