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Accolti i ricorsi di AE contro Costa Crociere S.p.A.


Pubblicato il: 7/27/2024

Nei contenziosi, Costa Crociere S.p.A. è affiancata dall'avvocato Andrea Manzitti.

 Con avviso di accertamento, successivo a PVC della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, nei confronti di Costa Crociere s.p.a., per l’anno di imposta 1/12/2010-30/11/2011, a fini IRES e IRAP, recuperava i ricavi della vendita dei trasporti aerei, venduti da Costa Crociere s.p.a. per raggiungere il luogo di partenza delle navi dai luoghi di provenienza dei viaggiatori, contestando l’errata applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 2, del d.l. n. 457 del 1997, conv. dalla l. n. 30 del 1998, disposizione che prevede un’imposizione del solo 20 per cento dei redditi derivanti dall’utilizzazione della nave iscritta nel registro internazionale, ritenendo che l’attività di trasporto aereo, sebbene finalizzata all’imbarco sulla nave, non rientrasse nella nozione di utilizzo della stessa. 

Inoltre, considerava ai fini dell’accertamento le modalità di ripartizione dei costi promiscui come rideterminata in sede di verifica considerando al denominatore del rapporto la somma dei ricavi correlati all’utilizzo delle navi ed escludendo i ricavi soggetti a tassazione ordinaria. 

La Commissione tributaria provinciale di Genova (CTP) annullava l’accertamento in relazione alla questione della ripartizione dei costi promiscui, per un motivo formale, costituito dalla mancanza di potere degli accertatori che avrebbero esorbitato dai limiti dell’incarico della Direzione regionale delle entrate, limitato alla verifica dei soli ricavi della vendita dei voli aerei, con conseguente inutilizzabilità della documentazione acquisita, e nel merito, per quanto concerne i ricavi dalla vendita dei voli, ritenendo agevolabile anche tale attività. 

La Commissione tributaria regionale della Liguria (CTR), adita con appello dell’ufficio sia sulla separata questione della invalidità formale dell’avviso, derivata dalla invalidità dell’acquisizione, che sul merito dell’annullamento della ripresa, e con appello incidentale della società su altre questioni, rigettava, per quanto qui rileva, l’appello erariale, confermando l’annullamento del rilievo. 

Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società, che ha depositato altresì memoria. 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in parte motiva, e il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 

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