La Cassazione si pronuncia sul ricorso di Metro Italia Cash and Carry relativo agli avvisi di accertamento TARSU
Pubblicato il: 7/29/2024
Nel contenzioso, Metro Italia Cash and Carry S.p.A. è affiancata dagli avvocati Livia Salvini, Lina Mengon e Alfredo Sardella; il Comune di Castellanza è assistito dagli avvocati Francesco Guido Romanelli e Maurizio Fogagnolo.
Metro Italia Cash and Carry spa propone otto motivi di ricorso per la cassazione della su indicata sentenza, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in rigetto degli appelli riuniti proposti dalla società, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento Tarsu 2011-2012, Tares 2013 e Tari 2014-2017, notificatile dal Comune di Castellanza con riguardo al punto-vendita all’ingrosso ivi situato in Via Borri, 36.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha rilevato che l’oggetto del contendere concerneva l’imponibilità dell’area di circa 8.600 mq. destinata a parcheggio gratuito del punto-vendita, ritenuta non tassabile dalla società perché improduttiva di rifiuti e di natura pertinenziale (come da relativa dichiarazione); la questione era tuttavia già stata risolta tra le stesse parti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18500/17, avente riguardo alla Tarsu 2006 2010, nel senso della effettiva imponibilità, così come sostenuto dal Comune.
La S.C., segnatamente, aveva ritenuto che si trattasse di area almeno presuntivamente produttiva di rifiuti, in quanto connotata da presenza umana, sicché sarebbe stato onere della società contribuente provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione ex articolo 62, secondo comma, d.lvo 507/93.
Il Comune di Castellanza ha depositato controricorso. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando come, all’esito dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, le aree scoperte adibite a parcheggio debbano considerarsi, in quanto frequentate da persone, almeno presuntivamente produttive di rifiuti, con esclusione del loro carattere di pertinenzialità se operative e funzionali all’espletamento dell’attività produttiva.
La Corte - accoglie il primo motivo di ricorso limitatamente all’annualità Tarsu 2011, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e decisione nel merito mediante accoglimento del ricorso originario della società limitatamente a tale annualità; - rigetta per il resto; - condanna parte ricorrente alla rifusione per il 70 % delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in importo già proporzionalmente ridotto, in euro 3.900,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa il residuo; compensa il merito.