Accolto il ricorso di Aviointeriors S.p.A. contro AE
Pubblicato il: 7/30/2024
Nel contenzioso, Aviointeriors S.p.A. è affiancata dall'avvocato Antonio Briguglio.
In data 10 febbraio 2015 la società Aviointeriors s.p.a. presentava all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria nazionale ex art. 5-quater del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come inserito dall’art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, relativamente agli anni di imposta dal 2011 al 2013.
Con provvedimento di diniego prot. n. 43768/2015 del 21 settembre 2015, l’Ufficio comunicava l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’istanza in quanto, dalle verifiche effettuate, era emerso che la documentazione allegata fosse contraffatta e non veritiera.
Avverso tale diniego la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina la quale, con sentenza n. 685/02/2016, depositata il 28 aprile 2016, previo rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rigettava il ricorso stesso, ritenendo il diniego sufficientemente motivato.
Interposto gravame dalla società contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio - sezione staccata di Latina, con sentenza n. 2380/19/2017, pronunciata il 18 gennaio 2017 e depositata in cancelleria il 2 maggio 2017, rigettava l’appello, dichiarando inammissibile il ricorso originario e compensando le spese di giudizio.
In particolare, secondo il giudice di secondo grado, il provvedimento di improcedibilità dell’istanza presentata dalla società non era un atto impugnabile, in quanto non contenente pretese impositive. Nel merito, rigettava comunque l’appello ritenendo che la definizione agevolata dei rapporti tributari non potesse basarsi su documentazione contraffatta e che, ad ogni modo, il provvedimento era sufficientemente motivato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Aviointeriors s.p.a.
La Corte dispone la riunione del ricorso n. 2757/2019 R.G. al ricorso n. 27546/2017 R.G. Accoglie il primo motivo del ricorso n. 27546/2017 R.G., e dichiara inammissibile il secondo motivo; accoglie il ricorso n. 2757/2019 R.G. Cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accolti e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.