Il CdS respinge il ricorso della Alto Lago S.r.l. contro il MIT
Pubblicato il: 8/17/2024
Nella vertenza, Alto Lago S.r.l. è assistita dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Nicola Ferrante e Alfredo Craca.
La Alto Lago s.r.l., creditrice di Astaldi s.p.a. (assoggettata a procedura concorsuale), in ragione di un contratto di appalto pubblico nel quale ha assunto il ruolo di sub-appaltatrice, ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti due istanze di accesso alle prestazioni del c.d. fondo salva opere (d’ora in poi solo fondo), istituito dall’art. 47, comma 1 bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34: una per € 1.127.396,74 e l’altra per € 644.409,88, per un totale di € 1.771.806,64.
Con decreto direttoriale 19 giugno 2020, n. 8447, il detto Ministero ha disposto l’ammissione al fondo per l’importo richiesto e successivamente, giusta decreto direttoriale 18 novembre 2020, n. 16028, ha erogato la somma di € 621.263,14, quale importo relativo al primo piano di riparto.
Nelle more della procedura di finanziamento il Tribunale di Roma ha adottato il decreto 17 luglio 2020 con cui ha omologato il concordato preventivo di Astaldi, il cui piano concordatario prevedeva l’attribuzione, a favore dei creditori, di azioni di nuova emissione e di strumenti finanziari partecipativi. In esecuzione del concordato la Astaldi, in data 5 – 6 novembre 2020, ha versato le azioni e gli strumenti finanziari in questione su un apposito conto titoli e, successivamente, ha accreditato azioni e titoli a ciascun creditore concordatario, tra cui la Alto Lago.
Pertanto, il Ministero ha sul presupposto che l’esecuzione del concordato preventivo avesse soddisfatto integralmente i creditori a esso ammessi, ha richiesto alla Alto Lago, la restituzione, entro 15 giorni, dell’importo di € 621.263,14 già pagato.
Alto Lago ha impugnato davanti al T.A.R. Lombardia – Brescia. Con sentenza 29 maggio 2023, n. 477, emanata in sede di rinvio, il giudice bresciano ha definito nel merito l’impugnazione, respingendola. Avverso la sentenza ha proposto appello la Alto Lago.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidandole, forfettariamente, (tremilacinquecento), oltre accessori di legge.