Confermata a CoopCulture la gestione dei servizi museali integrati presso il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare
Pubblicato il: 8/19/2024
Nel contenzioso, Società Cooperativa Culture è affiancata dall'avvocato Andrea Grazzini; Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. è assistita dall'avvocato Valentino Vulpetti.
Il R.T.I. con mandataria Opera Laboratori Fiorentini s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 13 dicembre 2023, n. 384 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, che ha respinto il suo ricorso avverso il bando con cui Consip s.p.a. nel marzo 2023 ha indetto la “gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati presso il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare”, il disciplinare ed il capitolato tecnico, il provvedimento in data 21 aprile 2023 di nomina della Commissione giudicatrice, nonché avverso il provvedimento di aggiudicazione del 4 agosto 2023 in favore di Coopculture, chiedendo altresì la pronuncia di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
Oggetto della concessione integrata (ai sensi dell’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004) sono i servizi per il pubblico e il servizio di biglietteria; la gara è stata aggiudicata a Coopculture e il contratto di concessione è stato stipulato in data 8 novembre 2023.
Con il ricorso in primo grado il raggruppamento Opera, risultato secondo graduato, ha impugnato la lex specialis, gli atti del procedimento ed il provvedimento di aggiudicazione.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso nell’assunto che la mera istruttoria avviata dall’AGCM nei confronti di Coopculture non poteva ritenersi suscettibile di obbligo dichiarativo, che non può ritenersi omessa l’indicazione del costo della manodopera in relazione alle figure previste dalla lex specialis; al contempo il ribasso offerto da Coopculture si basa su di una valutazione tecnica non palesemente errata né irragionevole, né risulta dimostrata l’incidenza della pretesa incompetenza dei componenti della commissione giudicatrice, invero insussistente, sulla valutazione della propria offerta.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra e parti le spese di giudizio.