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Accolto il ricorso di SEA Energia S.p.A. relativo all'impianto di cogenerazione Malpensa 2000


Pubblicato il: 8/19/2024

Nel contenzioso, SEA Energia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese.

Con ricorso n.5811 del 2013, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la Società SEA Energia S.p.a., titolare di un impianto di cogenerazione ubicato presso l’aeroporto di Milano Malpensa 2000, aveva chiesto l’annullamento degli atti relativi ai criteri di determinazione dei quantitativi di produzione energetica.

Con il provvedimento suddescritto il GSE respingeva entrambe le richieste della Società perché i metodi di misura e i criteri utilizzati per determinare l’energia elettrica prodotta dalle due unità nel 2011 non sono risultati conformi alla normativa di settore, ossia il d.lgs. n. 20/2007 e le relative regole di dettaglio, contenute nei D.M. 4 agosto e 5 settembre 2011 e nelle “Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)”.

A sostegno del ricorso la SEAE aveva dedotto quanto segue: i) la violazione dei principi di irretroattività della legge e legittimo affidamento; ii) l’illegittimità del D.M. 4 agosto 2011, del D.M. 5 settembre 2011 e delle Linee Guida.

In via principale, la Società deduceva che il Gestore avrebbe applicato anche alla produzione relativa al 2011, e dunque in modo sostanzialmente retroattivo, le prescrizioni tecniche relative alla misurazione dell’energia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sebbene fossero state introdotte solo nel gennaio-marzo 2012. In via subordinata, la Società chiedeva l’annullamento dei Decreti del 2011 e delle Linee Guida, nella parte in cui avrebbero regolato in via retroattiva i parametri da applicare ai fini del riconoscimento CAR per la produzione di energia riferita all’anno 2011.

Nella resistenza dell’Amministrazione ministeriale e del GSE, il Tribunale adìto (Sezione III Ter) ha così deciso il gravame al suo esame:- ha respinto il ricorso;- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite in favore del GSE (€ 2.000,00 oltre accessori di legge).

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2533/2021), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado n.5811 del 2013 ed annulla gli atti ivi impugnati. Spese del doppio grado di giudizio compensate.