Confermata l'aggiudicazione a Ortho del servizio di fornitura triennale di sistemi diagnostici HBsAg
Pubblicato il: 8/20/2024
Nella vertenza, Abbott S.r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Claudio Tesauro; Ortho - Clinica Diagnostics Italy S.r.l. è assistito dall'avvocato Paolo Pettinelli.
Con la sentenza n. 464 del 26 giugno 2023, il T.A.R. per la Sardegna si è pronunciato sul ricorso n. 161/2023, proposto dinanzi ad esso dalla società Abbott S.r.l. contro l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e nei confronti della società Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l. per l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 25 gennaio 2023, recante l’aggiudicazione a favore della controinteressata del lotto n. 1 della “Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, e correlati lavori, rinnovabile per ulteriori 2 anni, di un sistema diagnostico per l’esecuzione di test per la determinazione dei test HBsAg, anticorpi anti HCV, test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti HIV 1 e 2 e antigene HIV, anticorpi anti Treponema Pallidum con metodo immunometrico e dei patogeni emergenti e riemergenti ai fini trasfusionali per il Servizio Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari”.
L’appalto, il cui importo complessivo a base d’asta nel triennio era di € 1.876.038,00 (oltre gli oneri di sicurezza da rischi interferenziali e oltre IVA nella misura di legge), doveva essere aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lvo n. 50/2016, con assegnazione di massimo 70 punti all’aspetto tecnico/qualitativo e di massimo 30 punti all’offerta con il prezzo più basso.
Mediante i motivi di ricorso, la società Abbott formulava nei confronti della controinteressata sia censure di carattere escludente, sia censure intese a contestare i punteggi assegnati dalla commissione di gara.
Il T.A.R. adito, con la sentenza citata, ha respinto i motivi di ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.