Rigettato il ricorso di TIM relativo al servizio di trasmissione dati a larga banda in Regione Piemonte
Pubblicato il: 8/20/2024
Nel contenzioso, TIM S.p.A. è affiancata dagli avvocati Stefano D'Ercole e Nicola Palombi; Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. è assistita dagli avvocati Angelo Lalli e Pierluigi Piselli; Irideos S.p.A. è difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza.
Con sentenza 14 luglio 2022, n. 5990, questa Sezione, in accoglimento dell’appello proposto da Irideos S.p.a. e in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,13 aprile 2021, n. 390, aveva annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore di TIM di un accordo quadro per l’affidamento del «Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)», indetta dalla Società di committenza Regione Piemonte S.p.a. (S.C.R. Piemonte).
L’accoglimento veniva limitato «al motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 80, comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici, per l’omessa valutazione dell’illecito antitrust addebitato a TIM con il provvedimento dell’AGCM del 25 febbraio 2020, ai fini della sua incidenza sull’affidabilità e integrità professionale della società».
In esecuzione della sentenza, con nota del 7 ottobre 2022, SCR ha richiesto a TIM la produzione di documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. n. 50/2016. Ricevuta la documentazione richiesta, con nota del 3 novembre 2022, SCR ha comunicato alle controinteressate Irideos e Fastweb l’avvio del procedimento di rinnovazione parziale della valutazione sull’affidabilità di TIM, nei sensi indicati nella sentenza del Consiglio di Stato, invitandole a presentare memorie scritte e/o documenti.
Il RUP, ritenuto che l’illecito antitrust di cui al citato provvedimento sanzionatorio AGCM non incidesse sull’affidabilità dell’aggiudicataria, data la diversità tra i due mercati rilevanti (quello oggetto del provvedimento sanzionatorio e quello per il quale è stata indetta la gara), ha nuovamente aggiudicato la gara a TIM.
La società Irideos S.p.a. (seconda classificata anche all’esito del parziale rinnovo del procedimento) ha impugnato la nuova aggiudicazione con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, che – con sentenza 23 ottobre 2023, n. 818- lo ha accolto ritenendo illogica la motivazione sulla (ir)rilevanza dell’illecito di TIM, sull’assunto che l’ambito di mercato nel quale è stato sanzionato il comportamento anticoncorrenziale non si differenzierebbe da quello oggetto della gara, dimostrando come i mercati rilevanti nelle due ipotesi siano pienamente sovrapponibili. Conseguentemente, il Tribunale piemontese ha annullato l’aggiudicazione rimettendo alla stazione appaltante la «rinnovazione della valutazione del grave illecito professionale ascrivibile a TIM e della sua incidenza sull’affidabilità e integrità professionale quale operatore economico nei limiti degli effetti conformativi della presente pronuncia»
La società TIM S.p.a. ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza sulla base di plurime censure.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.