Accolto il ricorso dell'ART relativo al nuovo sistema tariffario di pedaggio BreBeMi
Pubblicato il: 8/21/2024
Nel contenzioso, Società di Progetto Brebemi S.p.A. è affiancata dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti.
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la delibera n. 87 del 2021, ha approvato il nuovo sistema tariffario di pedaggio per la convenzione unica conclusa tra la Società di Progetto Brebemi s.p.a. (di seguito solo Brebemi) e l’attuale concedente Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. basato sul metodo del price cap. Sul ricorso proposto dalla Brebemi avverso tale delibera, il Tar per il Piemonte, Sezione Prima, con la sentenza n. 305 del 31 gennaio 2022, ha così provveduto: a) ha respinto i primi due motivi del ricorso introduttivo; b) ha dichiarato irricevibile per tardività l’atto di motivi aggiunti; c) ha accolto parzialmente il terzo motivo del ricorso introduttivo e, per l’effetto, ha annullato in parte qua i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione.
Di talché, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha proposto il presente appello avverso il capo della sentenza che ha accolto in parte il ricorso della Brebemi, articolando i seguenti motivi: Omessa pronuncia. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 39 c.p.a. in relazione all’art. 112 c.p.c. La convenzione in essere di titolarità di Brebemi non prevede la realizzazione di alcun nuovo investimento, sicché il terzo motivo del ricorso di primo grado sarebbe inammissibile, in quanto il WACC non si applica alla concessione assentita a Brebemi. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 39 c.p.a. Ultra petizione.
Il Tar ha accolto la doglianza sollevata da Brebemi circa l’asserita mancata considerazione delle peculiarità della concessione ai fini del calcolo della leva finanziaria e del costo del debito, avuto specifico riguardo ad un asserito difetto di motivazione della delibera n. 158 del 2020, richiamata al punto 16 dell’allegato A9 alla delibera n. 87 del 2021, laddove avrebbe dato atto dell’espunzione di Brebemi dal calcolo della media della leva finanziaria in ragione di un’anomalia dei relativi valori, senza invece tenerne conto ai fini della determinazione del relativo WACC. Le argomentazioni del Tar, tuttavia, sarebbero completamente disancorate dalla configurazione delle censure per come prospettate ed articolate nel ricorso.
La Brebemi ha analiticamente controdedotto a quanto sostenuto dall’ART ed ha proposto un articolato appello incidentale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese, così provvede sull’appello in epigrafe (R.G. n. 5401 del 2022):- accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile in parte qua il terzo motivo del ricorso introduttivo.;- quanto all’appello incidentale, dispone la verificazione, nei termini e con le modalità indicate in motivazione. Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 30 gennaio 2025.