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Negata l'autorizzazione a Dupont Energetica per la realizzazione di una discarica nel Comune di Canosa di Puglia


Pubblicato il: 8/23/2024

Nel contenzioso, Dupont Energetica S.p.A. è affiancata dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone; il Comune di Canosa di Puglia è assistito dall'avvocato Rosaria Gadaleta e Regione Puglia è difesa dall'avvocato Anna Bucci.

. La ricorrente in I grado Bleu S.r.l., impresa attiva nel settore del trattamento rifiuti, ha allegato di avere la “disponibilità” di alcune aree in località Tufarelle del Comune di Canosa di Puglia, distinte al relativo catasto al foglio 77; precisamente delle particelle 184, 185, 186, 188, 198, 232, 417, 418 e 432, classificate dallo strumento urbanistico previgente ai fatti di causa, approvato con d.G.R. Puglia 15 febbraio 2005 n.118 come “discarica in attività”; della particella 22, classificata da tale strumento come “zona agricola E2”, e della particella 12, classificata come “cava in attività”.

 In questa sua qualità, ha impugnato in sequenza gli atti di cui meglio in epigrafe, con i quali il Comune ha in sintesi inteso includere i terreni in questione in una zona vincolata, denominata “Parco Tufarelle”, e quindi stabilire per essi un regime urbanistico ritenuto meno favorevole, con divieto di svolgervi attività estrattiva, di realizzarvi discariche e depositi di rifiuti e di ampliare le attività esistenti.

Contro gli atti comunali, la società ha proposto il ricorso di I grado T.a.r. Puglia Bari n.890/2014 R.G.

Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha riunito questi ricorsi; ha dichiarato improcedibili i ricorsi nn.804/2013 e 4/2014 R.G. per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’approvazione del nuovo piano di cui si è detto; ha invece respinto nel merito il ricorso n.890/2014, ritenendo in sintesi corretta e congrua la scelta di pianificazione del Comune.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.9155/2021 R.G.), lo respinge. Condanna l’appellante Dupont Energetica S.p.a. a rifondere alle controparti costituite Regione Puglia e Comune di Canosa di Puglia le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 7.000 (settemila/00) per ciascuna parte, e così per complessivi € 14.000 (quattordicimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.