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Accolto il ricorso di ASL Brindisi relativo alla revisione dei prezzi del servizio di fornitura di materiale per esami diagnostici


Pubblicato il: 8/24/2024

Nel contenzioso, ASL Brindisi è affiancata dall'avvocato Gabriele Garzia mentre Beckman Coulter S.r.l. è assistita dall'avvocato Corrado Curzi.

 Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, la società Beckman Coulter S.r.l., ha chiesto:- la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla A.S.L. di Brindisi sulla istanza del 20/7/2023 di “Adeguamento dei prezzi delle forniture in corso di esecuzione in ragione delle variazione verificatesi nel corso del periodo 01/09/2018/ 31/08/2023”, a fronte delle prestazioni eseguite dalla Beckman Coulter S.r.l. in adempimento del contratto stipulato il 10/2/2010, inerente la fornitura quadriennale in service, comprensiva di noleggio ed assistenza tecnica full risk, di sistemi analitici e di tutto il materiale necessario per l’effettuazione di esami diagnostici presso le UU.OO. di Patologia Clinica dell’A.S.L. di Brindisi durante il periodo di proroga della predetta fornitura;- l’accertamento dell’obbligo gravante sulla medesima A.S.L. di Brindisi di provvedere sulla predetta istanza con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato entro un termine congruo, e la nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’A.S.L. di Brindisi in caso di perdurante inerzia anche oltre il termine assegnato.

La ASL di Lecce si è costituita in giudizio deducendo che non vi sarebbe stato l’obbligo di provvedere, essendo la pretesa della società del tutto infondata: il contratto di fornitura stipulato il 10 febbraio 2010 sarebbe scaduto da tempo; le  prestazioni successivamente eseguite dalla aggiudicataria sarebbero intervenute a seguito di successivi accordi di rinegoziazione intercorsi tra le parti. In definitiva, secondo l’amministrazione, a causa dell’infondatezza della istanza, non vi sarebbe stato alcun obbligo di rispondere mediante l’adozione di un provvedimento formale di rigetto.

Il TAR, con la sentenza n. 273 del 23 febbraio 2024, ha accolto il ricorso ordinando all’Amministrazione di pronunciarsi espressamente e motivatamente sulla istanza di revisione prezzi entro il termine di trenta giorni.

 Nell’atto di appello la ASL di Lecce ha censurato tale statuizione contestando la motivazione addotta dal giudice di primo grado per l’accoglimento del ricorso, in base alla quale per un determinato periodo, individuato dal TAR nella motivazione della sentenza, vi sarebbe stata la rinegoziazione con conseguente non riconoscibilità della revisione dei prezzi, sostenendo che tale impostazione sarebbe erronea alla luce dell’accordo transattivo intercorso tra le parti nel 2021.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla il capo di sentenza che ha deciso, nel merito, sull’istanza di revisione prezzi. Lo rigetta per il resto. Condanna la ASL Lecce a rifondere all’appellata le spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.000, 00 oltre accessori di legge.