Rigettato il ricorso del Fallimento CTO S.p.A. contro AE in materia IRPEG e IVA
Pubblicato il: 8/2/2024
Nel contenzioso, Fallimento CTO S.p.A. è affiancato dall'avvocato Giuseppe Maria Cipolla.
La curatela fallimentare di CTO s.p.a. in liquidazione impugnò una cartella di pagamento finalizzata al recupero di importi Irpeg, IVA e per ritenute alla fonte, risultanti in esito a controllo ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, operato dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi e IVA del 2002 e sulle dichiarazioni di sostituto d’imposta presentate dalla società CTO per il 2002 e per il 2003.
La CTP di Bologna accolse il ricorso, annullando la cartella.
La CTR dell’Emilia Romagna respinse l’appello erariale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26292 del 20 dicembre 2016 accolse il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando con rinvio la decisione impugnata, escludendo l’adombrata violazione dell’art. 6 L. n. 212 del 2000. A seguito di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, quest’ultimo, con sentenza n. 154 del 2018, confermava la legittimità della pretesa fiscale veicolata mediante la cartella di pagamento, in relazione all’IVA e alle ritenute alla fonte.
La curatela impugnava il ricorso per revocazione, lamentando un errore di fatto della CTR, id est la sussistenza del credito IVA vantato dalla CTO s.p.a. verso la controllata CTO Net.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla CTR con sentenza n. 171 del 2019.
Il ricorso per cassazione della curatela è affidato a sei motivi. Resiste con controricorso la contribuente. La curatela ha depositato successiva memoria.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.