Rigettato il ricorso di AE contro Automobiles Citroen in materia di doppia imposizione Italia-Francia
Pubblicato il: 7/31/2024
Nel contenzioso, Automobiles Citroen è affiancata da PwC TLS con l'avvocato Carlo Romano.
Il 7 giugno 2001 l'assemblea ordinaria della Citroén Italia s.p.a. deliberò la distribuzione di dividendi; un consistente numero di azioni, pari al 94,82%, era detenuto dalla casa automobilistica madre, Citroen Automobiles, società con sede in Francia. A seguito dell'erogazione, la società francese richiese il rimborso della metà del credito di imposta cui avrebbe avuto diritto se fosse stata residente in Italia, dedotto il 5% sul credito e il 5% sul dividendo, in forza dell'art. 10, paragrafo 4, lett. b) della Convenzione contro le doppie imposizioni fatta tra Italia e Francia il 5/10/1989 e ratificata con legge 7/01/1992, n. 20.
Avverso il diniego dell'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, la società propose ricorso, che la Commissione tributaria provinciale di Pescara accolse.
La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accolse l’appello erariale, rigettando la domanda di rimborso.
La società propose ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Corte di cassazione, con ordinanza 9/02/2022, n. 4063, accolse il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR perché verificasse che la casa madre aveva esposto fiscalmente in Francia l’importo di quanto maturato in Italia.
Riassunta la causa in sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo ha rigettato l’appello erariale. In particolare, la Corte tributaria ha ritenuto che non occorresse accertare che l’importo dei dividendi fosse stato concretamente e specificamente assoggettato a imposta in Francia ma solo che esso fosse confluito nell’imponibile francese, come del resto evidenziato da Cass. n. 13845/2021, precedente espressamente richiamato dell’ordinanza di cassazione con rinvio.
Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi. La società resiste con controricorso, seguito da memoria illustrativa.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, spese che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15 per cento, oltre accessori.