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Rigettato il ricorso di ExitOne S.p.A. in materia IRES


Pubblicato il: 8/1/2024

Nel contenzioso, ExitOne S.p.A. e STI S.p.A. sono affiancate dall'avvocato Francesco Marotta.

La Exitone impugnava due avvisi di accertamento in relazione a rilievi Iva e Irap relativi agli anni 2010 e 2011; inoltre, unitamente alla consolidante, STI s.p.a., impugnava due ulteriori avvisi relativi anch'essi relativi – rispettivamente - all'anno 2010 e all'anno 2011 in relazione a rilievi Ires.

Gli atti impositivi erano stati emessi dall'agenzia delle entrate con riferimento ad alcune operazioni intervenute, nel contesto di un consolidato fiscale collegato ad un gruppo d’imprese, tra la società capogruppo e consolidante e l’odierna contribuente quale consolidata. Dette operazioni erano state reputate oggettivamente inesistenti per difetto di prove certe specifiche della loro effettività.

 La CTP di Roma riteneva tardivi gli avvisi di accertamento concernenti il periodo d'imposta 2010 e, inoltre, sul presupposto della tardività delle memorie presentate dall'erario oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza di trattazione, riconosceva la sussistenza delle condizioni di deducibilità dei costi oggetto di ripresa, trattandosi di importi dovuti in base ad impegni contrattuali precedentemente assunti dalla consolidata nei confronti della consolidante.

L'appello dell'Agenzia delle Entrate veniva successivamente accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio. Il ricorso per Cassazione delle contribuenti è affidato a cinque motivi di ricorso. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 23.000,00, oltre spese prenotate a debito.

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