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Accolto il ricorso di AE contro Costa Crociere S.p.A. in materia di agevolazioni IRES


Pubblicato il: 8/5/2024

Nel contenzioso, Costa Crociere S.p.A. è affiancata dall'avvocato Andrea Manzitti.

Con avviso di accertamento, successivo a PVC della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate effettuava, nei confronti di Costa Crociere s.p.a., tre riprese per l’anno di imposta 1/12/2013 30/11/2014. Con la prima ripresa, a fini IRES e IRAP, recuperava i ricavi della vendita dei trasporti aerei, venduti da Costa Crociere s.p.a. per raggiungere il luogo di partenza delle navi dai luoghi di provenienza dei viaggiatori, contestando l’errata applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 2, del d.l. n. 457 del 1997, conv. dalla l. n. 30 del 1998, disposizione che prevede un’imposizione del solo 20 per cento dei redditi derivanti dall’utilizzazione della nave iscritta nel registro internazionale, ritenendo che l’attività di trasporto aereo, sebbene finalizzata all’imbarco sulla nave, non rientrasse nella nozione di utilizzo della stessa.

Con la seconda ripresa, a fini IRES, contestava l’errata classificazione tra i costi misti generali dei costi per interessi passivi su finanziamenti specificamente ottenuti per l'acquisto delle navi; riteneva infatti che tali costi, essendo inerenti a finanziamenti funzionali alla sola realizzazione delle navi, erano totalmente indeducibili, in quanto il reddito derivante dall’utilizzo della nave era in regime di tonnage tax (l’art. 156 t.u.i.r., infatti, esclude la deducibilità dei costi e l’art. 159, comma 3, in caso di costi misti, prevede una deduzione degli stessi nella misura del rapporto tra redditi agevolati e altri redditi).

Con la terza ripresa, a fini IRES, recuperava, ai sensi dell’art. 110, comma 7, t.u.i.r., gli interessi attivi che la società controllata brasiliana Costa Cruzeiros Agencia Maritima e Turismo Ltda. avrebbe dovuto versare alla Costa Crociere in forza del finanziamento ricevuto dalla società controllante, previa riqualificazione in tali termini del contratto di agenzia intercorrente tra le due società.

La Commissione tributaria provinciale di Genova (CTP) annullava le prime due riprese e confermava la terza, anche in relazione ai profili sanzionatori.

La Commissione tributaria regionale della Liguria (CTR) rigettava l’appello principale dell’ufficio e l’appello incidentale della società.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi cui Costa Crociere s.p.a. resiste con controricorso. Costa Crociere s.p.a. a sua volta ha proposto ricorso successivo contro la medesima sentenza, affidato a cinque motivi, cui Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. In corso di giudizio il difensore costituito per la società nel ricorso successivo ha rinunciato al mandato e si è costituito l’avv. Andrea Manzitti, già costituito nel controricorso.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione, respinto il secondo e dichiarando assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.  

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