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Rigettato il ricorso di Banca IFIS S.p.A. contro AE


Pubblicato il: 8/6/2024

Nel contenzioso, Banca IFIS S.p.A. è affiancata dagli avvocati Maurizio Martelli, Giovanni Caliceti e Giuseppe Melis.

La Fast Finance s.p.a. acquistò dal fallimento della Europalimentari s.r.l. il credito IVA per 178.770,00 euro, già chiesto a rimborso nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2010, chiedendone a sua volta il rimborso all’Agenzia delle entrate che con provvedimento del 5 marzo 2013 rigettò la richiesta per difetto di prova dell’esistenza del credito (in conseguenza della mancata esibizione, nel corso dell’istruttoria del rimborso, dei registri IVA acquisti e vendite relativi agli anni 1998 e 1999 in cui il credito era sorto).

La Banca Ifis s.p.a, quale incorporante della Fast Finance s.r.l., impugnò il provvedimento di rigetto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto che accolse il ricorso.

La sentenza venne riformata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia in accoglimento dell’appello dell’ufficio finanziario.

 I giudici di appello, richiamando la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 21765 del 2021, affermarono che, «in tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento» e ciò perché il provvedimento di diniego del diritto al rimborso ex art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, «per insussistenza dei fatti costitutivi non ha natura di avviso di accertamento, che presuppone necessariamente una pretesa tributaria nuova». Aggiunse che nella specie la contribuente, che ne era onerata, non aveva mai prodotto documentazione relativa ai fatti costitutivi del credito vantato.

Avverso tale statuizione la Banca Ifis s.p.a. propose ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui replicarono con controricorso l’intimata Agenzia delle entrate e L’Agenzia delle entrate – Riscossione.

 Fissata la camera di consiglio del 9 novembre 2023 per la trattazione del ricorso, questa Corte con ordinanza interlocutoria ha rimesso la causa a questa pubblica udienza.

La Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.