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Accolto il ricorso di Mediocredito Italiano S.p.A. in materia di accertamento tributario


Pubblicato il: 8/7/2024

Nella vertenza, Mediocredito Italiano S.p.A. è affiancato dagli avvocati Pasquale Russo, Guglielmo Fransoni e Francesco Padovani.

La CTP di Milano accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla Leasint s.p.a. (poi incorporata nella Mediocredito Italiano s.p.a.) avverso distinti avvisi di accertamento, per IVA e sanzioni, in relazione agli anni 2005 e 2006.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando, in sintesi, che: - con gli atti impositivi impugnati l’Ufficio aveva recuperato l’IVA in relazione ad alcuni contratti di leasing nautico, riqualificandoli come contratti di compravendita, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 20%, in luogo di quella forfetaria inferiore; - in relazione ad altri contratti di leasing era stata accertata una maggiore IVA sui canoni di locazione finanziaria, in mancanza della dimostrazione dell’utilizzo delle imbarcazioni da diporto al di fuori delle acque territoriali comunitarie, ed era stata applicata l’IVA sui canoni di locazione finanziaria riguardanti imbarcazioni di cui era dimostrata la permanenza in acque comunitarie; - la riqualificazione dei contratti era stata effettuata dall’Agenzia delle entrate, a seguito della presenza di previsioni contrattuali ritenute anomale, non riscontrabili nella normale pratica commerciale relativa ai contratti di locazione finanziaria; - nessuno dei contratti contestati aveva le caratteristiche che di norma si riscontrano nei contratti di leasing, sia per quanto riguarda i valori percentuali degli importi previsti, sia per la durata del contratto e non presentavano analogie con i contratti di mutuo; - con la circolare n. 49 del 7.06.2002, successivamente integrata dalla circolare n. 38 del 2009, sono state indicate le percentuali presuntive di tassazione anche con riferimento ai canoni di locazione finanziaria, considerato che “la rilevanza territoriale di tali prestazioni – in base all’art. 7, quarto comma, lett. f) del dpr n. 633, nel testo allora vigente – era limitata all’utilizzo dei mezzi di trasporto in discorso in acque territoriali comunitarie e tenuto conto delle obiettive difficoltà di seguire con precisione gli spostamenti degli stessi. Ciò posto si ritiene che i chiarimenti e le precisazioni fornite con le richiamate circolari possono ritenersi ancora valide in relazione alle ipotesi in cui la rilevanza territoriale dell’operazione è collegata all’utilizzo delle unità da diporto nella comunità europea”, come nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 7-quater, lett. e), primo periodo, e 7 sexies, lett. e), del d.P.R. n. 633 del 1972; - alla luce delle considerazioni esposte, “ogni eccezione sollevata dalla soc. contribuente in merito alla questione è da ritenersi superata, ravvisata altresì la difficoltà per l’utilizzatore di fornire idonea dimostrazione dell’effettivo utilizzo delle unità da diporto al di fuori delle acque territoriali comunitarie”, dovendosi, pertanto, attenere a quanto previsto dalla disciplina normativa in materia e dalle citate circolari in ordine alla “possibilità di determinare forfetariamente il tempo di utilizzo del mezzo al di fuori delle citate acque, con le percentuali di utilizzo di cui alla nota n. 30439 del 19.3.2002 del Ministero dei Trasporti”; - la scelta di accedere al leasing è legittima, ma “non deve sottendere ad alcun secondo fine ed elusione di imposte da parte degli utilizzatori” e l’operazione non deve procurare alcun vantaggio fiscale illegittimo, in assenza di diverse ragioni economiche; - le suddette considerazioni erano assorbenti e rendevano irrilevanti ogni altra eventuale eccezione “sia di diritto che di merito”, sicchè l’appello andava accolto e andava dichiarata “la piena legittimità degli avvisi di accertamento in contestazione”.

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la società contribuente deducendo dieci motivi, illustrato con memoria.

L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Corte accoglie il sesto e il nono motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.