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Accolto il ricorso tributario di VELA S.p.A. in materia di imposte dirette e IVA


Pubblicato il: 8/8/2024

Nel contenzioso, VELA S.p.A. è affiancata dall'avvocato Domenico D'Arrigo.

La Commissione tributaria provinciale di Brescia accoglieva i ricorsi riuniti, proposti dalla Vela s.p.a. avverso i seguenti avvisi di accertamento: 1) n. T9H08A300699/2011 per l'anno 2006, con il quale veniva recuperata maggiore IRES, a seguito del disconoscimento di costi non inerenti, relativi a fatture emesse dalla Master Commerciale s.p.a., in forza di un contratto di somministrazione, e minusvalenze ritenute indeducibili, riguardanti la svalutazione della partecipazione detenuta nella VIP Prefabbricati s.p.a.; 2) n. T9H03A300706/2011 per l'anno 2006, con il quale veniva rideterminata l’IRAP, a seguito della indebita deduzione di costi di cui al punto 1); 3) n. T9H08A300J76/2011 per l'anno 2007, con il quale venivano rideterminate sia le imposte dirette sia l’IVA, per l'esistenza di costi non inerenti, relativi a fatture emesse dalla Master Commerciale, costi non di competenza relativi all’imputazione di canoni di leasing, spese di pubblicità, spese promozionali e addebito prestazioni tecniche Bologna, non ancora ultimate, ammortamenti non deducibili per imputazione di quote di ammortamento in misura superiore a quella consentita, altri costi ed oneri indeducibili e indebita detrazione Iva; 4) n. T9H03A300719/2011 per l'anno 2008, con il quale veniva recuperata l’IVA ritenuta indebitamente detratta in tale anno con riferimento all’accantonamento di cui al punto 3).

La Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando, per quanto qui ancora interessa, che i costi relativi alle fatture emesse dalla Master Commerciale s.r.l., per gli anni 2006 e 2007, erano indeducibili sulla scorta di presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dai seguenti fatti: la clausola 10.2 del contratto di somministrazione, che prevedeva i costi aggiuntivi, era priva di logica economica; la Master Commerciale era partecipata al 77% dalla Vela; le fatture contestate non contenevano alcuna descrizione dei costi aggiuntivi, ma solo un richiamo alla predetta clausola contrattuale; per le annualità 2006 e 2007 la Vela aveva riportato un utile solo grazie alla detrazione di detti costi.

L'Ufficio aveva, quindi, legittimamente presunto che il riconoscimento, da parte della contribuente, alla Master Commerciale di un importo ulteriore rispetto alla commissione contrattualmente pattuita, a titolo di rimborso dei costi di struttura sostenuti, senza che ne fossero state precisate natura, qualità e quantità, in mancanza di ulteriore documentazione, aveva determinato l'effetto di spostare il reddito a favore della propria controllata, producendo per sé un costo non inerente interamente dedotto ai fini IRES e IRAP;

Non essendo stati riconosciuti detti costi aggiuntivi, correttamente era stata recuperata l’IVA, indebitamente detratta, in quanto le relative somme andavano considerate quali dazioni in denaro, escluse dal campo IVA, oppure come finanziamento (esente da IVA);  una quota dei costi relativi ai canoni di leasing, afferenti al contratto stipulato nel 2007 con la Leasimpresa s.p.a., avente ad oggetto un impianto di produzione, era indeducibile perché di competenza dell’esercizio successivo, come era emerso dalle verifiche contabili effettuate dall’Ufficio; le spese di pubblicità erano state correttamente ricalcolate, in quanto ritenute in parte non di competenza dell’esercizio 2007, avuto riguardo alla durata biennale dei relativi contratti; - per quanto riguardava l’acconto pagato per le “prestazioni tecniche Bologna”, lo stesso non andava dedotto interamente nell’anno 2007, in quanto a quella data la prestazione di servizio non era stata ancora ultimata; - con riferimento alla contestazione relativa al recupero di una quota degli ammortamenti, la contribuente non aveva né indicato la percentuale ritenuta corretta nè provato “la più intensa utilizzazione dei beni in questione rispetto a quella normale del settore”; - i costi relativi alle autovetture utilizzate dai dipendenti per uso promiscuo erano deducibili al 20%, visto che i dipendenti non ne avevano l’uso per la maggior parte del periodo d’imposta (e non “per la maggior parte dei periodo di vita utile del bene stesso”), come era dimostrato dalle lettere di assegnazione dei mezzi e dagli altri riscontri acquisiti; - anche la ripresa riguardante le minusvalenze da svalutazione della partecipazione nella VIP Prefabbricati era corretta, in quanto per determinare il valore del patrimonio netto finale per la partecipata non poteva essere utilizzato, quale “ultimo bilancio'' ai sensi dell'art 61, comma 3, lett. b) del TUIR, quello chiuso al 31/12/2002, perché era stato approvato successivamente a quello della partecipante; - le sanzioni erano legittime, sussistendo l’elemento soggettivo della colpa, stante il non corretto comportamento fiscale adottato dalla contribuente, ma le stesse andavano rimodulate, “in forza di quanto accolto e respinto nel presente appello”, e calcolate sulla base dei principi previsti dall’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.

La Vela s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il nono motivo, assorbito l’undicesimo e rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata, con riferimento ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.